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Share/Save/Bookmark Contenzioso giudiziario: disposizioni operative in tema di esecuzione delle sentenze e dei pignoramenti in danno all'Istituto
(Inps, Messaggio 9.8.2010 n. 20933)

Il fenomeno delle azioni esecutive nei confronti dell’Istituto continua a manifestarsi con effetti particolarmente negativi sia in termini organizzativi che in termini economici. La tipologia di esecuzione forzata per espropriazione assume sempre più la forma del pignoramento mobiliare diretto in quanto consente al creditore procedente di agire su tutti i beni del debitore ovunque si trovino e, di conseguenza, di mettere in esecuzione, una sentenza o un titolo esecutivo anche presso una sede diversa da quella territorialmente competente all’erogazione della prestazione. Peraltro, le cause che danno luogo a procedimenti esecutivi (precetti, pignoramenti, ingiunzioni) possono essere ricondotte, in gran parte, alla mancata liquidazione, totale o parziale, della prestazione, degli accessori o degli oneri legali nei termini previsti dalla legge o dalla sentenza di condanna. Non viene inoltre riconosciuta validità probatoria, in sede di giudizio, ai tabulati da cui risultano i pagamenti effettuati o gli ordinativi di pagamento a favore dei ricorrenti. Tale circostanza rende possibile alla controparte, anche nel caso abbia ricevuto tempestivamente la notizia del pagamento delle prestazioni e delle spese di lite (disposta con posta semplice, e quindi senza l’avviso di ricezione), di promuovere comunque, e indebitamente, l’azione esecutiva. Ciò determina una maggiorazione delle spese a carico dell’Istituto se non addirittura la duplicazione del pagamento della prestazione....

LaPrevidenza.it, 05/09/2010

Documenti:
inps_20933_2010.html


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