Congedo parentale per lavoratrici agricole previsto dall'art. 32 D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151: il requisito delle 51 giornate si perfeziona anche se in maternità
(Cassazione, 2.12.2009 n. 25355)
Il Tribunale di Siena, con sentenza del 23.6.2004, ha accolto la domanda di T.C., bracciante agricola, volta ad ottenere la corresponsione dell'indennità per congedo parentale di cui alla L. n. 151 del 2001, artt. 32 e 63, per il periodo dal 10.2.2002 al 10.8.2002, avendo usufruito nel 2001 dell'astensione obbligatoria per maternità; tale periodo, sommato alle giornate di effettivo lavoro, comportava il superamento del limite delle 51 giornate richiesto dalla legge.
Ha proposto appello l'Inps osservando che la stessa ricorrente aveva ammesso di non essere stata iscritta nell'anno 2001 negli elenchi nominativi di cui al R.D. n. 1949 del 1940, art. 2, per il numero minimo di giornate richiesto dalla legge; rilevava quindi l'Istituto che nella specie mancava il requisito dell'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. n. 1949 del 1940, art. 2, per oltre 51 giornate nell'anno 2001, sicchè l'assicurata non poteva ricevere la prestazione previdenziale per il 2002.
La Corte di Appello di Firenze, con la sentenza qui impugnata, richiamando alcune sentenze di Cassazione, ha rigettato l'appello dell'Inps rilevando che per la verifica del minimo delle 51 giornate lavorate nel corso dell'anno occorre conteggiare anche quelle usufruite per astensione obbligatoria, che vanno considerate come di effettivo lavoro, sicchè per la sussistenza dei requisiti costitutivi del rapporto assicurativo "nell'anno precedente" all'evento assicurato deve considerarsi anche l'astensione obbligatoria che si protragga nell'anno successivo.
Per la cassazione di tale sentenza l'Inps ha proposto ricorso con un motivo. G.P. resiste con controricorso. L'Inps ha depositato memoria...
LaPrevidenza.it, 13/03/2010
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