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FOCUS
Pubblicata la VI edizione del testo unico del Pubblico Impiego aggiornata al maggio 2013 - Anteprima de LaPevidenza.it
La ritardata reintegra nel posto di lavoro determina il risarcimento del danno alla professionalità e alla perdita di chances
Il risarcimento del danno da demansionamento e dequalificazione non si configura con un mero atteggiamento di pregiudizio da parte del datore di lavoro
Spina bifida: errata valutazione medico legale con ausilio di specifico esame diagnostico e risarcimento del danno
Risarcimento del danno non patrimoniale all'ex coniuge  superstite per la morte dell'altro
Attesa l'ontologica diversità tra indennizzo e danno, gli atti del procedimento ex lege n. 210/1992 non possono avere alcun effetto interruttivo della prescrizione in relazione alla domanda di risarcimento
Risarcimento del danno esistenziale e del danno derivante dall'anticipato pensionamento
Equa riparazione: via libera anche se il risarcimento è irrisorio
Risarcimento del danno biologico e morale a causa di rumori molesti provocati dal suono del pianoforte
Risarcimento del danno da illegittimità del silenzio e parere negativo
Il responsabile delle relazioni sindacali inquadrato come funzionario ha diritto al risarcimento del danno per demansionamento
Pubblico impiego: demansionamento del dirigente di Polizia Municipale e risarcimento del danno
Ustione alle mani da prodotti caustici: la bidella ha diritto al risarcimento in danno biologico 
Omicidio colposo plurimo, risarcimento del danno e responsabilità di amministratori pubblici
Csm, intralcio alla carriera di Magistrato, risarcimento del danno, eccesso di potere
Infedeltà coniugale e risarcimento del danno non patrimoniale
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Aggiornamenti

Conciliazioni presso la Direzione Provinciale del Lavoro. Prime istruzioni nella fase transitoria
(Dr.ssa Silvana Toriello)

Con il cd. Collegato Lavoro, in vigore dal 24 novembre 2010, il tentativo obbligatorio di conciliazione presso le D.P.L., introdotto dal D.Lgs. n. 80/1998 torna ad essere facoltativo.La procedura per attivare il tentativo di conciliazione dinanzi alla Commissione provinciale di conciliazione viene profondamente modificata. La richiesta di conciliazione debitamente compilata deve essere sottoscritta da chi la propone (lavoratore, datore di lavoro o committente) in originale, e consegnata alla DPL esclusivamente o a mano o con raccomandata A/R o a mezzo e-mail certificata. Con le stesse modalità copia della richiesta di conciliazione deve essere consegnata alla controparte. La richiesta, peraltro, può essere presentata alla DPL congiuntamente (lavoratore e datore di lavoro o committente specie quando è stata già raggiunta l’intesa), sempre con le stesse modalità (a mano, con raccomandata A/R o a mezzo e-mail certificata – il fax è escluso per espressa volontà del legislatore). La richiesta di conciliazione, ai sensi dell’art. 410, comma 6, c.p.c., deve contenere:le generalità di entrambe le parti; l’indicazione del luogo della conciliazione (quello dove è sorto il rapporto, quello dove ha sede l’azienda o la sua dipendenza cui è addetto il lavoratore, quello dove il lavoratore prestava la sua opera alla fine del rapporto);- l’indicazione del luogo dove devono essere fatte le comunicazioni; l’esposizione dei fatti e delle ragioni che li sostengono. Per quanto concerne la rappresentanza, del ricorrente e del convenuto, la delega a conciliare e transigere deve essere rilasciata davanti ad un notaio o ad un funzionario della Direzione provinciale del lavoro con piena validità. Non è ammessa, dunque, l’autentica rilasciata dall’addetto del Comune o dall’Avvocato che rappresenta e assiste il proprio cliente. La richiesta di conciliazione interrompe il decorso della prescrizione e sospende il decorso di ogni termine di decadenza per la durata del tentativo di conciliazione e per i 20 giorni successivi alla sua conclusione. A seguito della richiesta di conciliazione regolarmente inviata o presentata (a partire dal 24 novembre 2010) si attiva la seguente procedura : entro 20 giorni dalla richiesta la controparte può depositare eventuale memoria contenente le rispettive controdeduzioni; entro 10 giorni dal deposito della memoria di controparte i funzionari addetti della Direzione provinciale devono procedere a convocare le parti per la loro comparizione dinanzi alla Commissione o sottocommissione; entro 30 giorni dalla convocazione delle parti deve svolgersi il tentativo di conciliazione dinanzi alla Commissione o sottocommissione (art. 410, comma 7, c.p.c.)....

Dr.ssa Silvana Toriello

Documento integrale
Allegato9794circolare3428_11[1].pdf

LaPrevidenza.it, 13/12/2010

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