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Share/Save/Bookmark Chi accusa ingiustamente un superiore può essere legittimamente licenziato
(Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 23 gennaio 2008, n. 1431 - Gesuele Bellini )

E’ legittimo il licenziamento del lavoratore che, senza averne le prove, accusa ingiustamente un superiore.

Così ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza 23 gennaio 2008, n. 1431.

La questione ha riguardato una dipendente delle poste S.p.A. che, evidenziando delle irregolarità relativamente a dei contratti in cui era parte la stessa società, aveva provveduto a portarle a conoscenza dei dirigenti dell’azienda aggiungendo delle critiche verso un superiore, e a seguito di ciò aveva ricevuto una contestazione disciplinare sfociata nel licenziamento per giusta causa.

L’interessata proponeva ricorso e il giudice di primo grado, accogliendo parzialmente la sua domanda, ordinava la reintegra dell’interessata nel posto di lavoro.

Il giudice d’appello, a cui si sono rivolte entrambi le parti, ricostruendo i fatti emersi, osservava che la lavoratrice non si era limitata ad informare la società di presunte irregolarità commesse, ma era andata "ben oltre....".

In pratica era risultato che la stessa nel denunciare le irregolarità non si era limitata alla mera informazione, ma nella comunicazione aveva insultato apertamente un superiore, insinuando reiteratamente sospetti sul suo operato e si era rifiutata di collaborare al fine di consentire di fare piena luce sulla vicenda.

Perciò il tribunale condannava l’interessata alla restituzione di un’ingente cifra, nonché a rimborsare alla società le spese del doppio grado di giudizio.

La Corte di Cassazione, interessata della vicenda con ricorso proposto dalla dipendente licenziata, confermava la decisione del secondo giudice, rigettando il ricorso e affermando che il comportamento tenuto dalla dipendente, a prescindere dalla effettiva sussistenza delle irregolarità dalla stessa denunciate, era talmente grave che non era senz'altro possibile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro, essendo venuto meno il vincolo di fiducia necessario.


(Gesuele Bellini)




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LaPrevidenza.it, 30/01/2008

Documenti:
cass_lavoro_1431_2008.html


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