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Share/Save/Bookmark Cancellare files aziendali importanti non legittima il licenziamente anche in presenza di analogo giudicato penale
(Cassazione, Sentenza 21.7.2010 n. 17097)

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione della L. n. 604 del 1966, art. 3, nonchè vizio di motivazione, osservando che, pur essendo stato il licenziamento intimato, oltre che per giusta causa, anche per giustificato motivo soggettivo, erroneamente la Corte territoriale non aveva verificato se i fatti contestati fossero tali da legittimare, quanto meno, il licenziamento per giustificato motivo soggettivo.


Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione della L. n. 604 del 1966, art. 3, in relazione all'art. 2104 cc, nonchè vizio di motivazione, dolendosi che la Corte territoriale, peraltro trascurando quanto emerso da una pronuncia del GIP di Napoli resa in un procedimento penale collaterale alla vicenda per cui è causa, non abbia rilevato che il fatto principale era costituito dall'avvenuta cancellazione dei dati aziendali dal personal computer della A., ove la medesima operava in via esclusiva, con ciò rendendo insufficiente la motivazione su circostanze che legittimavano il licenziamento per giustificato motivo soggettivo. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 2119, 2735 e 2733 c.c., nonchè vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale abbia trascurato di considerare che, dalla ridetta pronuncia del GIP di Napoli, emergeva la piena confessione, da parte della A., che ella soltanto poteva accedere al personal computer e che ella soltanto, quindi, aveva potuto procedere alla formattazione dell'hard disk, con azzeramento dei dati ivi contenuti, durante l'orario di lavoro.


Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione della L. n. 300/700, art. 18, nonchè vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale, in ordine al numero di lavoratori impiegati, fatto...

LaPrevidenza.it, 31/08/2010

Documenti:
cass_17097_2010.html


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