Autotrasportatori, riassetto normativo e liberalizzazione
(Decreto Legislativo 22.12.2008 n. 214)
Stralcio art. 1 - Al fine di conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale e favorire le verifiche sul corretto esercizio dell'attivita' di autotrasporto di merci per conto di terzi in ambito nazionale, e' istituito un documento, denominato: “scheda di trasporto”, da compilare a cura del committente e conservare a bordo del veicolo adibito a tale attivita', a cura del vettore. La scheda di trasporto puo' essere sostituita dalla copia del contratto in forma scritta di cui all'articolo 6, o da altra documentazione..
LaPrevidenza.it, 17/01/2009
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