Assegno di maternità di base concesso dai comuni: ecco quali sono i titoli di soggiorno validi per la concessione del beneficio
(Inps, Circolare 9.3.2010 n. 35)
E’ noto che, secondo quanto disposto dall’art. 74 del D.Lgs. 151/2001, comma 1, l’assegno di maternità dei Comuni è concesso alle cittadine non comunitarie residenti in Italia a condizione che le stesse, all’atto della presentazione della domanda, risultino in possesso della “carta di soggiorno” di cui all’art. 9 del D.Lgs. 286/1998.
E’ noto, altresì, che la domanda di assegno dev’essere presentata nel termine perentorio di sei mesi dall’evento (parto o ingresso in famiglia del minore adottato o affidato), pena la perdita del diritto, e che, all’atto della presentazione della domanda stessa, la richiedente è tenuta a comprovare il possesso dei requisiti utili ai fini della concessione dell’assegno (art. 13 del D.P.C.M. 452/2000).
Tanto premesso, fermo restando quanto previsto dalla circolare Inps n. 179 del 20.09.1999 circa la concessione dell’assegno da parte dei Comuni e la susseguente erogazione da parte dell’Inps, si forniscono le seguenti indicazioni alla luce delle novità normative introdotte in materia di titoli di soggiorno con i decreti legislativi n. 3/2007 e n. 30/2007 nonché alla luce delle indicazioni che, sulla base del mutato quadro normativo, sono state concordate con il Dipartimento delle Politiche della Famiglia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero degli Interni, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Anci. Le indicazioni concordate sono state recepite in apposito verbale d’incontro del 1 dicembre 2009...
LaPrevidenza.it, 10/03/2010
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