Ancora in tema di sicurezza sul lavoro, infortuni e responsabilità civile del titolare della posizione di garanzia
(Breve nota dell’Avv. Daniele Iarussi a Cass. 25.6.2009, n. 26391)
In tema di delitti contro la persona e con particolare in riferimento all’ipotesi di morte conseguente ad infortuni sul lavoro si è pronunciata IV, 26391.09, secondo cui, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tanto la tutela, quanto la previsione dei pericoli, contemplate dall'art. 16 del D.P.R. 1956 n.164 non hanno carattere tassativo ma enunciativo, ne consegue che la relativa interpretazione non può essere letterale ma esclusivamente logica, nel senso che i mezzi di tutela ben possono essere diversi da quelli elencati, purché sicuramente idonei a preservare l'integrità fisica del lavoratore. Per la Corte, l’inosservanza di doverose cautele antiinfortunistiche derivanti da obblighi di legge sostanzia la responsabilità, sia pur ai soli fini civili, di colui che era chiamato a rivestire una posizione di garanzia dell’incolumità del lavoratore rispetto all’evento infortunio avvenuto ai danni del lavoratore medesimo.
Avv. Daniele Iarussi
LaPrevidenza.it, 16/10/2009
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