Accertamento tecnico preventivo obbligatorio articolo 445 bis del codice di procedura civile: le indicazioni operative Inps
(Inps, Circolare 30.12.2011 n. 168)
L’art. 445-bis c.p.c. prevede che l’interessato, per il riconoscimento dei propri diritti in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della legge 222/84, deve depositare, pressola Cancelleriadel Tribunale nel cui circondario risiede, un’istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che intende far valere davanti al giudice; tale istanza rappresenta atto interruttivo della prescrizione e vale anche ai fini del rispetto dei termini decadenziali previsti dalle disposizioni vigenti. Qualora l’interessato proponga giudizio ordinario per il riconoscimento della provvidenza senza aver preventivamente promosso l’accertamento o senza averne atteso la conclusione, il Giudice rileva d’ufficio il vizio e assegna alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione dell’istanza di accertamento tecnico o per il completamento dello stesso. Sarà, comunque, cura dell’Avvocato dell’Istituto eccepirne l’eventuale difetto, formulando, nella memoria di costituzione e - comunque - non oltre la prima udienza, l’eccezione di improcedibilità del ricorso, al fine di non incorrere nell’eventuale decadenza. Il Giudice, a seguito della presentazione dell’istanza di accertamento tecnico obbligatorio preventivo, seguendo le forme e le modalità previste dall’art. 696-bis c.p.c. (“consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite”) ne dispone la notifica all’Istituto insieme al decreto di fissazione dell’udienza di comparizione. Relativamente alla suddetta istanza - in quanto atto introduttivo di un procedimento - valgono le modalità e le norme già in essere per la notifica degli atti all’Istituto. L’Istituto effettua la costituzione in giudizio a mezzo di memoria redatta e sottoscritta dai funzionari amministrativi cui è affidata la rappresentanza e la difesa legale nei procedimenti di invalidità civile nella sola fase di accertamento preventivo del requisito sanitario. E’ di competenza degli Avvocati dell’Ufficio legale della Direzione territoriale la difesa dell’Istituto nei giudizi relativi all’invalidità pensionabile e nei giudizi di merito relativi all’invalidità civile. Nonostante la natura di procedimento sommario dell’accertamento tecnico preventivo e l’assenza di disposizioni specifiche nella norma in esame, è opportuno che l’Istituto, pur essendo sollevato dal rispetto del termine di cui al 1° comma, art. 416 c.p.c., si costituisca in giudizio comunque entro il decimo giorno antecedente l’udienza. E’, altresì, importante garantire la presenza del rappresentante processuale dell’INPS fin dalla prima udienza, affinché il medico dell’Ente possa essere immediatamente informato della data di inizio delle operazioni peritali, e, quindi, ancor prima della comunicazione obbligatoria al Direttore di Sede da parte del CTU di cui al successivo capoverso. Il Giudice, all’udienza di comparizione, nomina il consulente tecnico d’ufficio, conferendogli l’incarico di espletare la visita medica. Il comma 8 dell’art. 38 del d.l. n. 98/2011 (convertito in legge numero 111/2011) prevede l’obbligo del consulente di inviare – almeno 15 giorni prima dell’inizio delle operazioni peritali ed anche in via telematica - apposita comunicazione al Direttore della sede provinciale INPS competente o a un suo delegato. Il CTU deve fornire la prova di aver inviato detta comunicazione, mediante allegazione alla relazione peritale - a pena di nullità di quest’ultima - del riscontro di avvenuta ricezione. Ove ne ricorrano i presupposti, l’eccezione di nullità – peraltro rilevabile anche d’ufficio dal giudice - va formulata nella dichiarazione di dissenso....
LaPrevidenza.it, 10/01/2012
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