Abuso del congedo parentale: giusta causa di licenziamento
(Cassazione Civile - Sez. Lavoro - Sentenza 16 giugno 2008 , n. 16207 – Dott. Valter Marchetti)
Abuso del congedo parentale:
giusta causa di licenziamento
Cassazione Civile - Sez.
Lavoro - Sentenza 16 giugno 2008 , n. 16207 – Dott.
Valter Marchetti
FATTO. Un lavoratore in stato di
astensione facoltativa dal lavoro ex art.1 e ss. Legge n.53/2000,
art. 1 e ss e art.32 e ss. D.Lgs. n.151/2001, svolge attività
lavorativa presso la pizzeria della moglie e, conseguentemente a tale
condotta, viene licenziato per giusta causa dal datore di lavoro.
GIUDICE DI PRIMO GRADO:
LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA. Impugnato il licenziamento dal
lavoratore, il giudice di primo grado rigetta la domanda dello stesso
in quanto ritiene che l’utilizzo del congedo parentale per
finalità diverse dalla cura della prole vale a configurare la
giusta causa di licenziamento.
GIUDICE D’APPELLO: IL
CONGEDO PARENTALE VA CORRELATO ALLE ESIGENZE ORGANIZZATIVE DELLA
FAMIGLIA NEI PRIMI ANNI DI VITA DEL BAMBINO. Infatti, secondo il
giudice del gravame occorre considerare la diversità della
situazione in esame rispetto a quella del lavoratore assente per
malattia che presti attività lavorativa a favore di terzi. Nel
caso de quo l’attività svolta dal lavoratore era
finalizzata a soddisfare una esigenza della famiglia e quindi
rappresenta un legittimo esercizio del congedo pertanto il
licenziamento è privo di giusta causa e meritevole di essere
annullato.
LA POSIZIONE DELLA CASSAZIONE.
La Corte osserva che l’istituto del congedo parentale si
configura come un diritto potestativo che viene esercitato dal
lavoratore con il solo onere del preavviso verso il datore di lavoro
e verso l’ente previdenziale. Ma tale diritto potestativo,
afferma la Cassazione, non determina la discrezionalità e
l’arbitrio nell’esercizio di esso e non esclude,
soprattutto, la sindacabilità e il controllo degli atti da
parte delle autorità competenti. La Corte “scomoda”
pure il concetto di “diritto applicato” evidenziando
come da questo ultimo sia emersa una nuova concezione dei diritti
soggettivi e di tutte le prerogative che sono oggetto di
riconoscimento normativo.
RICHIAMO DELLA GIURISPRUDENZA
DELLA CORTE COSTITUZIONALE. La Corte di cassazione richiama nelle
proprie motivazioni le sentenze n. 104 del 2003, n. 371 del 2003 e n.
385 del 2005 ove i giudici costituzionali hanno ribadito come “
la tutela della paternità si risolva in misure volte a
garantire il rapporto del padre con la prole in modo da soddisfare i
bisogni affettivi e relazionali dei bambino al fine dell'armonico e
sereno sviluppo della sua personalità e del suo inserimento
nella famiglia; tutte esigenze che, richiedendo evidentemente la
presenza del padre accanto al bambino, sono impedite dallo
svolgimento dell'attività lavorativa e impongono pertanto la
sospensione di questa, affinchè il padre dedichi alla cura del
figlio il tempo che avrebbe invece dovuto dedicare al lavoro”.
CONCLUSIONI DELLA CORTE. Alla
luce delle considerazioni di cui sopra conclude la Corte, non può
condividersi la tesi della realizzazione delle esigenze della figlia
minorenne attraverso lo svolgimento di attività lavorativa, da
parte del padre in congedo, nella pizzeria della moglie: il
legittimo esercizio del congedo parentale postula la presenza del
padre accanto alla propria bambina. La Corte afferma il seguente
principio di diritto. "Il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, att.
32, comma 1, lett. b), nel prevedere - in attuazione della Legge -
delega 8 marzo 2000, n. 53 - che il lavoratore possa astenersi dal
lavoro nei primi otto anni di vita del figlio, percependo dall'ente
previdenziale un'indennità commisurata ad una parte della
retribuzione, configura un diritto potestativo che il
padre-lavoratore può esercitare nei confronti del datore di
lavoro, nonchè dell'ente tenuto all'erogazione dell'indennità,
onde garantire con la propria presenza il soddisfacimento dei bisogni
affettivi del bambino e della sua esigenza di un pieno inserimento
nella famiglia; pertanto, ove si accerti che il periodo di congedo
viene invece utilizzato dal padre per svolgere una diversa attività
lavorativa, si configura un abuso per sviamento dalla funzione
propria del diritto, idoneo ad essere valutato dal giudice ai fini
della sussistenza di una giusta causa di licenziamento, non assumendo
rilievo che lo svolgimento di tale attività (nella specie,
presso una pizzeria di proprietà della moglie) contribuisca ad
una migliore organizzazione della famiglia".
Dott.
Valter Marchetti, Patrocinatore Legale, Foro di Savona
LaPrevidenza.it, 12/07/2008
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