Esercizio abusivo della professione, sufficiente il compimento di un'unica ed isolata prestazione.
(Cassazione, sezione VI penale, sentenza del 20.11.2007 sentenza n. 42790 - Cesira Cruciani)
La Corte di Cassazione, sezione VI penale, con sentenza del 20 novembre 2007, n° 42790, ha accolto il ricorso della Procura di Firenze presentato contro l’assoluzione decisa dal Tribunale di Arezzo, nei confronti di un uomo che, fingendosi ragioniere, aveva fatto un atto facendo un favore ad un amico.
In punto di diritto si osserva che il delitto previsto dall’art. 348 c.p., sanziona la condotta di chi esercita abusivamente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.
La richiamata disposizione contempla, invero, una norma penale in bianco che, in quanto tale, postula e sottintende l’esistenza di altre disposizioni normative integrative del precetto penale le quali definiscono le condizioni oggettive e soggettive in difetto delle quali non è consentito l’esercizio di determinate professioni, con la conseguenza che la loro violazione si risolve in violazione della norma incriminatrice......
LaPrevidenza.it, 29/11/2007
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