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Share/Save/Bookmark Trasfusioni: via libera all'indennizzo se il danno viene classificato in una delle 8 categorie di cui al D.p.r. 915/78
(Cassazione civile  sez. VI, sentenza  8.11.2010 n. 22706)

I ricorrenti, con il primo motivo, denunciano violazione e falsa applicazione della L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 1, art. 2, comma 1 e art. 4, comma 4, e criticano la sentenza impugnata per avere ritenuto non indennizzabile, ai sensi della denunciata normativa l’epatite di tipo C conseguente a trasfusioni, anche senza danni funzionali e senza riduzione della capacità lavorativa, sostenendo che la Corte territoriale non ha considerato gli obbiettivi solidaristici che la stessa normativa si era prefissati, quali precisati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.


II ricorso è infondato.


Come rilevato nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. Civ., la questione posta dal motivo in esame deve essere decisa seguendo l’orientamento elaborato con la pronuncia n. 8064 del 1 aprile 2010 dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali, nel risolvere il contrasto di giurisprudenza pure richiamato dai ricorrenti, hanno affermato che “la L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 1, comma 3, letto unitamente al successivo art. 4, comma 4, deve interpretarsi nel senso che prevede un indennizzo in favore di coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali sempre che tali danni possano inquadrarsi, pur alla stregua di un mero canone di equivalenza, e non già secondo un criterio di rigida corrispondenza tabellare, in una delle infermità classificate in una delle otto categorie di cui alla tabella B annessa al testo unico approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, rientrando nella discrezionalità del legislatore compatibile con il principio di assistenza sociale (art. 2 Cost.) e con il diritto a misure di assistenza sociale (art. 38 Cost.), la previsione di una soglia minima di indennizzabilità del danno permanente alla salute nel caso di trattamenti sanitari non prescritti dalla legge o da provvedimenti dell’autorità sanitaria”.


Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano vizio di motivazione e deducono l’erronea valutazione sia dei danni provocati dall’epatopatia alla V. sia dei dati riportati negli esami ematici, tra cui, in particolare, di quello concernente le transaminasi; si addebita alla sentenza impugnata di avere escluso l’esistenza di complicazioni irreversibili dell’epatopatia, malgrado i disturbi anche di carattere psichico lamentati dalla V.....

LaPrevidenza.it, 11/01/2011

Documenti:
cass_22706_2010.html


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