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Share/Save/Bookmark Risarcimento del danno. La questione di legittimità sollevata dal GdP di Torino
(Giudice di Pace di Torino, sez. V civile, Ordinanza 26 - 30 novembre 2009)

.... Come rilevato da attenta dottrina le norme limitatrici della responsabilità del vettore aereo vennero dichiarate costituzionalmente illegittime non perché fissassero un limite al risarcimento, ma perché non realizzavano l’“equo contemperamento” tra l’interesse della vittima al risarcimento integrale e quello del vettore aereo allo svolgimento della propria attività, in particolare non fissando né un meccanismo che garantisse alla vittima la certezza del ristoro (ad esempio per una responsabilità oggettiva), né criteri di adeguamento dell’importo del massimale. Si tratta a questo punto di vedere se l’articolo 139 del codice delle assicurazioni violi o meno l’articolo 2 della Costituzione facendo applicazione dei principi come sopra affermati: premesso dunque che la semplice previsione di un tetto risarcitorio non può costituire di per se violazione del richiamato articolo 2 Costit., occorre allora vedere se tale norma realizzi l’equo contemperamento degli interessi in gioco. Ma il contemperamento degli interessi in gioco si deve ammettere che da tale norma non è realizzato, visto che a fronte della rigida limitazione risarcitoria imposta al danneggiato questi non ottiene alcun vantaggio diretto od indiretto nei confronti del responsabile o del suo assicuratore come potrebbe essere ad esempio una responsabilità oggettiva dell’assicuratore stesso. Non pare poi ragionevole sostenere che l’interesse all’esercizio dell’attività assicurativa possa essere ritenuto preminente su quello all’integrale risarcimento del danno alla persona. In sostanza, la sproporzione del trattamento delle rispettive posizioni risulta evidente tanto più se si considera anche che l’assicuratore ha già ottenuto un vantaggio, sul piano commerciale, dall’introduzione dell’obbligatorietà dell’assicurazione contro il rischio della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli. Di conseguenza, si può rilevare l’assenza dell’equo contemperamento tra i contrapposti interessi che come si è visto è il presupposto della legittimità costituzionale di qualsiasi norma limitativa del diritto al risarcimento e da ciò deriva il contrasto dell’articolo 139 cod. assic. con il richiamato articolo 2 della Costituzione. A conclusioni similari, sia pur esaminando il problema da diversa angolatura, è pervenuta la giurisprudenza di merito laddove venne precisato: “Da più parti ci si è interrogati, tenuto conto della valenza costituzionale del risarcimento del danno alla persona, alla luce del secondo comma dell’art. 3 della Costituzione e del principio della necessaria integralità del risarcimento, circa il rischio di illegittimità costituzionale dell’introduzione di limitazioni massime al risarcimento del danno alla persona, che non appaiano ragionevolmente giustificate da un interesse pubblico di rilievo costituzionale....

LaPrevidenza.it, 24/02/2010

Documenti:
Gdp_Torino_26_30_novembre_2009.html


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