Revisione per errore Inail, motivazioni e decadenza della domanda
(Cassazione, sezione lavoro, sentenza 17.1.2012 n. 559)
Con il primo motivo di ricorso l'INAIL, denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 9, censura la decisione della Corte di merito per aver ritenuto l'Istituto decaduto dal potere di rettifica dell'errore, per decorso del termine decennale, così confermando la condanna dell'INAIL al ripristino della prestazione economica in godimento al momento della rilevazione dell'errore. Assume la parte ricorrente che, trattandosi di rettifica per errore rilevato nel 1995, non poteva applicarsi la disposizione del citato decreto legislativo alla luce della sentenza n. 191 del 2005 della Corte costituzionale. Il motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto.
6. Con il secondo motivo di ricorso l'INAIL denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 88 del 1989, art. 55, per aver la Corte di merito ritenuto non rettificabile l'errore per tardività della sua rilevazione. Il motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto.
7. Il primo motivo è meritevole di accoglimento.
8. La Corte territoriale, nel riconoscere la fondatezza della domanda, non ha tenuto conto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 191 del 2005, che tale esito riforma, modificando la cornice normativa rilevante per la soluzione del caso controverso.
9. Giova, al riguardo, rammentare come la L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 55, comma 5, primo periodo, vigente al tempo del provvedimento di revoca adottato dall'Istituto, ma non preso in considerazione nella sentenza impugnata, disponeva che "le prestazioni a qualunque titolo erogate dall'INAIL possono essere in qualunque momento rettificate dallo stesso Istituto in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni".
10. Tale disposizione è stata successivamente abrogata dal D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 9, comma 4, il quale, ridisciplinando, al primo comma, la stessa ipotesi, ha confermato che "le prestazioni a qualunque titolo erogate dall'Istituto assicuratore possono essere rettificate dallo stesso Istituto in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni", ma ha, al tempo stesso, introdotto due limiti a tale facoltà: il primo, relativo alla struttura dell'accertamento, per essere l'errore rettificabile "solo se accertato con i criteri, metodi e strumenti di indagine disponibili all'atto del provvedimento originario" (art. 9, comma 2); il secondo, relativo al tempo dell'accertamento (per essere la facoltà di rettifica esercitabile, salvo i casi del dolo o della colpa grave, solo "entro dieci anni dalla data di comunicazione dell'originario provvedimento errato" (art. 9, comma 1).
LaPrevidenza.it, 01/05/2012