RC auto: lo Stato italiano non esercita restrizione alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi
(Corte di giustizia Ue, grande sezione, Sentenza 28.4.2009 C-518/06)
Con il presente ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che: istituendo e mantenendo in essere una normativa per effetto della quale i premi relativi all’assicurazione sulla responsabilità civile per i rischi derivanti dalla circolazione degli autoveicoli (in prosieguo: l’«assicurazione responsabilità civile auto») devono essere calcolati in base a parametri determinati e assoggettando i premi medesimi ad un controllo a posteriori, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 6, 29 e 39 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/49/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa d[a]ll’assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva «assicurazione non vita») (GU L 228, pag. 1); esercitando un controllo sulle modalità con cui le imprese di assicurazione, con sede centrale in un altro Stato membro, ma operanti in Italia nel quadro della libertà di stabilimento o della libera prestazione di servizi, calcolano i propri premi assicurativi e imponendo, segnatamente nei confronti di tali imprese, sanzioni in caso di violazione delle norme nazionali relative alle modalità di calcolo dei premi assicurativi, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 9 della direttiva 92/49, e mantenendo l’obbligo di contrarre l’assicurazione responsabilità civile auto per tutte le imprese di assicurazioni, comprese quelle con sede centrale in un altro Stato membro, ma operanti in Italia nel quadro della libertà di stabilimento o della libera prestazione di servizi, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 43 CE e 49 CE....
LaPrevidenza.it, 29/04/2009
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