Provocare la morte in un incidente stradale sotto l'effetto di sostanze stupefacenti od alcool è dolo eventuale e non mera colpa
(Tribunale di Bari, GIP, Ordinanza 31.1.2008 - Valter Marchetti, Foro di Savona)
Il Fatto.
Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Trani ha disposto l’applicazione della custodia cautelare del carcere nei confronti di un giovane che sotto l’effetto di sostanze stupefacenti ed alcool si era messo alla guida di una vettura provocando un grave incidente stradale dove hanno perso la vita una donna e le due piccole figlie.
Il Gip esclude la colpa sostenendo il cd dolo eventuale.
Secondo il giudice per le indagini preliminari, la configurazione della possibilità di provocare un incidente mortale, nella fattispecie in esame, non poteva mancare al soggetto indagato in quanto, alla luce del principio dell’actio libera in causa, egli è pervenuto in totale libertà e autonomia sia all’assunzione di stupefacenti, sia nel porsi alla guida della vettura.
In ordine all’elemento psicologico del reato de quo, il giudice per le indagini preliminari ha escluso che la condotta posta in essere dall’agente sia sorretta da colpa, cioè dalla semplice negligenza, imprudenza o imperizia di chi viola in condizioni ordinarie le regole della circolazione stradale, affermando invece la sussistenza dei presupposti del dolo indiretto: “ partendo dal dato obiettivo e notorio, rientrante ormai nell’id quod plerumque accidit, che il porsi alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione dei processi intellettivi da assunzione di stupefacenti aumenta considerevolmente il rischio di cagionare sinistri stradali con esiti letali per gli utenti della strada coinvolti, ne consegue che il corretto elemento psicologico che sorregge le condotte deve essere ravvisato non nella semplice negligenza, imprudenza o imperizia di chi viola in condizioni ordinarie le regole della circolazione stradale, ma bensì quanto meno nel dolo indiretto, sussistendo di questo concetto tutti i presupposti “ (…) Come si è detto, è assolutamente inverosimile che l’indagato non si sia posto il rischio di eventi mortali e che non lo abbia accettato almeno in parte, ponendosi alla guida con i riflessi appannati dal cocktail di cocaina e alcool assunto in precedenza e risultante dalle analisi condotte dal c.t.. Tale assunzione del rischio, anche parziale, comporta la contestazione dell’accusa di omicidio volontario sorretto da dolo indiretto.
In realtà, la condizione psicologica che lo muoveva nel porsi alla guida in stato alterato era solo una: l’indifferenza per la vita umana. Che si verificasse o meno un incidente, e che avesse o meno esiti mortali per una o più persone, al M.D., non interessava minimamente; viceversa non si sarebbe posto alla guida nelle condizioni predette. Ciò si riverbera necessariamente sull’elemento psicologico, trasformandolo dal fin troppo abusato ed inidoneo profilo colposo, al più aderente profilo doloso, anche nella modalità indiretta” .
Il carcere.
Il Gip ha disposto l’applicazione della custodia cautelare del carcere in quanto il giovane indagato, in considerazione della grave contestazione dell’omicidio doloso, potrebbe darsi alla fuga e “ far perdere le proprie tracce” ed inoltre, la sua assoluta mancanza di rispetto delle regole di convivenza civile (“ … A riprova della irresponsabilità criminale e dell’indifferenza ai valori primari del vivere civile, si mette nuovamente in evidenza che questi viaggiava al momento del sinistro su veicolo privo della obbligatoria copertura assicurativa ed è questo un ulteriore elemento che, ancorchè privo di rilevanza penale, denota una assoluta mancanza di rispetto delle regole della convivenza civile ..” ) , potrebbe portarlo in qualunque momento a reiterare il reato. In particolare, il Gip precisa come la misura degli arresti domiciliari, certamente meno rigida rispetto al carcere, potrebbe essere violata dal giovane al fine di rifornirsi dello stupefacente, con il rischio che posa nuovamente rimettersi alla guida di veicoli e provocare ulteriori incidenti stradali.
Valter Marchetti, Foro di Savona
LaPrevidenza.it, 01/12/2008
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