La rendita ai superstiti
(Dr.ssa Silvana Toriello)
E’ il presupposto indefettibile per la concessione della rendita a superstiti. La morte deve essere in un rapporto di causa ed effetto rispetto all’evento infortunistivo ovvero alla malattia professionale. Il criterio adottato per la verifica è quello della equivalenza delle cause recepito dall’art. 41 cod. pen., per il quale sono rilevanti le cause preesistenti, simultanee e sopravvenute con esclusione di quelle da sole sufficienti a determinare. La morte deve essere quindi una conseguenza dell’infortunio in una interrelazione di causa ed effetto. Con essa concorrono l’occasione di lavoro e la causa violenta. In mancanza i superstiti non hanno diritto alla rendita ma solo allo speciale assegno continuativo mensile introdotto dalla 1. 5 maggio 1976, n. 248, a favore delle vedove e dei figli dei grandi invalidi dei lavoro. E’ equiparabile alla morte la dichiarazione di morte presunta (artt. 58, 63 c.c). Scomparsa del lavoratore dal posto di lavoro e dichiarazione di assenza non configurano da sole un infortunio mortale, dovendosi provare la morte alla stregua delle norme sull'ordinamento dello stato civile. Non è possibile utilizzare, in via analogica, il disposto del successivo art. 121, che regola il caso peculiare dell'infortunio-naufragio prevedendo che “nel caso in cui una nave sia perduta, o possa considerarsi perduta secondo l'art. 162 del codice della navigazione, e dal giorno del naufragio, o da quello al quale si riferiscono le ultime notizie della nave, siano decorsi sei mesi senza che siano pervenute notizie attendibili di persone dell'equipaggio, gli aventi diritto, di cui all'art. 85, possono ottenere la liquidazione della indennita assicurata per il caso di morte. Quando ritorni chi si credeva disperso o si vengano ad avere di lui notizie certe, 1'Istituto assicuratore cessa il pagamento della rendita gia liquidata e in base alle conseguenze dell'infortunio sono regolati i rapporti fra 1'Istituto assicuratore, coloro che hanno riscosso le rate di rendita e colui che si credeva disperso....
LaPrevidenza.it, 14/05/2012