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Aggiornamenti

L'occasione di lavoro: brevi riflessioni. Una premessa tutta di giurisprudenza
(Dr.ssa Silvana Toriello)

Il secondo elemento costitutivo della figura giuridica dell'infortunio indennizzabile è l'« occasione di lavoro”. Seguiamo le sintetiche ma efficaci osservazioni della Corte di Cassazione nella decisione Sez. Lav., 30 dicembre 2009, n. 27829  secondo cui “ costituisce insegnamento tralaticio della giurisprudenza di legittimità che al fine di integrare l'occasione di lavoro non è sufficiente il mero nesso topografico e cronologico con il lavoro, ma occorre un nesso eziologico con il rischio assicurato.

Tale formula, elaborata molti decenni orsono (Cass. 8 aprile 1965 n. 608) in relazione alla nozione originaria e selettiva di rischio specifico proprio, con il quale era onere dell'infortunato provare il nesso eziologico dell'incidente avvenuto sul luogo di lavoro, va ora reinterpretata in relazione alla attuale nozione di attività protetta.

La giurisprudenza di questa Corte ha successivamente chiarito che la separata previsione legislativa nella seconda parte del D.P.R. 1124 del 1965, art. 1, comma 1, che fa riferimento ad "opifici, laboratori o ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, i quali comportino l'impiego di tali macchine, apparecchi o impianti", nei quali operano cioè le fonti di rischio nominate nella prima parte, fonte già di per sè di obbligo assicurativo, implica un ambito ed un nesso di collegamento con il lavoro più ampio del precedente rapporto con la fonte di rischio di cui alla prima parte, ed ha qualificato tale situazione come rischio ambientale; pervenendo alla conclusione che la seconda parte del suddetto decreto presidenziale tutela il lavoro in sè e per sè considerato, e non soltanto quello reso presso le macchine, essendo la pericolosità data dallo spazio delimitato e dai complesso dei lavoratori in esso operanti, oltre che dalle macchine (in tal senso, Cass. SS.UU., 14.4.1994 n.3476).Non ignora il Collegio che la giurisprudenza di questa Corte, coerentemente a siffatti principi, ha ricostruito in numerose sentenze (Cass. sez. lav., 4.8.2000 n. 10298, Cass. sez. lav., 4.8.2000 n. 10298; Cass. sez. lav., 8.3.2001 n. 3363; Cass. sez. lav., 13.7.2001 n. 9556; Cass. sez. lav., 11.2.2002 n. 1944; Cass. sez. lav., 21.4.2004 n. 7633; Cass. sez. lav., 5.5.2006 n. 10317), la lunga evoluzione del sistema complessivo di tutela infortunistica, ed in particolare della nozione di occasione di lavoro, consolidandosi sulla conclusione che, pur nella identità di espressione lessicale, risalente alla L. 17 marzo 1898, n. 80, nella nozione di occasione di lavoro, di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 2, rientrano tutti i fatti, anche straordinari e imprevedibili, inerenti all'ambiente, alle macchine e alle persone, sia dei colleghi, sia di terzi, ed anche dello stesso infortunato, attinenti alle condizioni oggettive della prestazione lavorativa presupposto dell'obbligo assicurativo, ivi compresi gli spostamenti spaziali del lavoratore assicurato, funzionali allo svolgimento della prestazione lavorativa, con l'unico limite in quest'ultimo caso del rischio elettivo (Cass. sez. lav., 9.10.2000 n. 13447).Tutte le leggi italiane in materia di assicurazione contro gli infortuni, cominciando dalla prima, del 1898, fino al Testo Unico vigente, hanno sempre richiesto,per la risarcibilità del danno, ch’esso sia stato subìto “in occasione di lavoro”.Si tratta di un’espressione volutamente elastica, per consentire la massima espansione della tutela. L’idea di fondo, ancor oggi prevalente, è quella che risale al CARNELUTTI, secondo cui dev’essere il lavoro a creare, in tutto o almeno in parte, il rischio cui a sua volta consegue l’infortunio. Il Carnelutti distingue il nesso esistente tra lavoro e rischio da quello tra lavoro ed infortunio affermando che tra lavoro e rischio esiste un rapporto di causalità(il lavoro è causa del rischio cui si espone il lavoratore) mentre tra lavoro ed infortunio esiste un rapporto di occasionalità (e cioè il rischio generato dal lavoro rende professionale l’infortunio che si verifica): .Non è sufficiente che l’infortunio si sia verificato sul lavoro  ma è necessario che si sia verificato per il lavoro, non è sufficiente che chi lavora ne rimanga vittima mentre lavora ma è necessario che ne rimanga vittima perché lavora. Secondo Cassazione civ., Sez. lav., 27 febbraio 2002 n. 2942 la giurisprudenza ha offerto due letture diverse della nozione di « occasione di lavoro ».Secondo un primo orientamento, perché un infortunio possa essere qualificato come avvenuto in « occasione di lavoro » non è sufficiente che si verifichi durante il lavoro e nel luogo di lavoro, essendo necessario che tra l'attività lavorativa ed il sinistro ci sia un concreto e preciso nesso di derivazione eziologia, in quanto l'evento deve dipendere dal rischio intrinseco a determinate prestazioni ovvero dal rischio in astratto connesso all'esecuzione della prestazione lavorativa ed al perseguimento delle relative finalità. Ai fini della copertura assicurativa non basta che si verifichi il sinistro durante il lavoro e sul posto (o in prossimità del posto) di lavoro, in mancanza di una diretta dipendenza dell'evento lesivo dal rischio inerente all'attività lavorativa espletata. Secondo un altro orientamento, l'evento verificatosi in « occasione di lavoro » travalica in senso ampliativo i limiti concettuali della « causa di lavoro », afferendo nella sua lata accezione ad ogni fatto comunque ricollegabile al rischio specifico connesso all'attività lavorativa cui il soggetto è preposto: il sinistro indennizzabile ai sensi dell'art. 2 T.U. 1965 non può essere circoscritto nei limiti dell'evento di esclusiva derivazione eziologica materiale dalla lavorazione specifica espletata dall'assicurato, ma va riferito ad ogni accadimento infortunistico che al lavoro sia ascrivibile in concreto, pur se astrattamente possibile in danno di ogni comune soggetto, in quanto configurabile anche al di fuori dell'attività lavorativa tutelata ed afferente ai normali rischi della vita quotidiana privata; pertanto, l'evento infortunistico verificatosi in occasione di lavoro non va considerato sotto il profilo della mera oggettività materiale dello stesso ma, ai fini della sua indennizzabilità, deve essere esaminato in relazione a tutte le circostanzedi tempo e di luogo connesse all'attività lavorativa espletata, potendo in siffatto contesto particolare assumere connotati particolari tali da qualificarlo diversamente dagli accadimenti comuni e farlo rientrare nell'ambito della previsione della normativa di tutela, con l'unico limite della sia ricollegabilità a mere esigenze personali del tutto esulanti dall'ambiente e dalla prestazione di lavoro (ed. rischio elettivo).

Documento integrale

LaPrevidenza.it, 11/06/2012

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