In caso di infortunio il datore di lavoro deve ritenersi responsabile anche in presenza di RSPP
(Cassazione, sez. penale Sentenza 12.8.2010 n. 32357)
G.A. E M.F., nella rispettiva qualità di responsabile dei lavori e delegato alla sicurezza del cantiere della ditta appaltatrice dei lavori xx spa e titolare dell’impresa Gallo s.r.l., subappaltatrice di una parte dei lavori e datore di lavoro del lavoratore infortunato, sono stati ritenuti responsabili, per colpa generica e specifica, di un infortunio sul lavoro occorso ad un lavoratore – tale M.P. - il quale scivolando su di una scala in muratura, sprovvista di corrimano, a ridosso dell’area, oggetto dei lavori di ristrutturazione, precipitava dal lato aperto della stessa, da un’altezza di circa tre metri, rovinando violentemente al suolo e procurandosi lesioni dalle quali derivava una malattia ed un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni. Veniva accertato che il lavoratore per scendere a terra a raccogliere il berretto strappatogli da una folata di vento, aveva preferito utilizzare tale scala anziché quella di cantiere appositamente predisposta all’interno dell’impalcatura. Veniva peraltro ravvisata la responsabilità degli imputati apprezzandosi comunque l’oggettiva pericolosità della scala in muratura, a immediato ridosso dell’impalcatura di cantiere sulla quale l’infortunato stava lavorando, composta di gradini in pietra e parzialmente sconnessi e priva di qualsiasi ringhiera o parapetto di protezione dal rischio di caduta, già utilizzata, sia pure saltuariamente da altri lavoratori. La sentenza di appello, nel confermare in foto l’impostazione della sentenza di primo grado, affermava, alla luce delle caratteristiche sopra delineate, la natura di struttura funzionale al cantiere in concreto acquisita dalla scala, tale da determinare l’insorgenza dell’obbligo di metterla in sicurezza contro il rischio di cadute adottando le cautele prescritta dalla normativa di prevenzione che se, tempestivamente adottate avrebbero certamente evitato l’evento lesivo.
LaPrevidenza.it, 02/10/2010
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