Il termine di prescrizione decennale dell’azione di surrogazione nei confronti del terzo responsabile ex art. 28 legge 990/1969
(Nota dell'Avv. Daniele Iarussi a Cass. sez. III 9 febbraio 2010, n. 2844)
In tema di infortuni sul lavoro Cass. 2844/2010, afferma che in ordine all'azione di regresso dell'impresa designata nei confronti del responsabile ex art. 29 della legge n. 990 del 1969, l'obbligo di solidarietà che l'impresa designata assolve nei confronti della vittima della circolazione non deriva dal fatto illecito ma dall'imputazione ad un soggetto solidale ex lege dell'obbligo risarcitorio, con la conseguenza che tale particolare fattispecie di solidarietà sfugge alle ragioni della prescrizione breve e che trova dunque applicazione quella ordinaria (contra, tuttavia, Cass., nn. 18446/05 e 15357/06). Nel caso del datore di lavoro, infatti, palesemente non ricorre in capo al medesimo un obbligo risarcitorio nei confronti del lavoratore ed il suo credito nei confronti dell'autore dell'illecito - benché non riconducibile alla surrogazione legale di cui all'art. 1203 cod. civ. - trova non di meno la sua genesi nello stesso fatto che ha impedito al lavoratore di prestare la propria attività lavorativa e che ha dunque leso la posizione creditoria del datore di lavoro, tenuto a pagare il lavoratore ma pregiudicato nella possibilità di ricevere la prestazione corrispettiva.
La pronuncia aggiunge che in tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di questa, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come una quaestio iuris concernente l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge. Ne consegue che la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al potere-dovere del giudice. Di guisa che, da un lato, non incorre in preclusioni la parte che, proposta originariamente un'eccezione di prescrizione quinquennale, invochi nel successivo corso del giudizio la prescrizione ordinaria decennale, o viceversa; e, dall'altro lato, il riferimento della parte ad uno di tali termini non priva il giudice del potere officioso di applicazione, previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione, di una norma che preveda un termine diverso (così Cass., sez. un., n. 10955/02, preceduta da Cass., sez. un, n. 11720/98 e seguita, tra le altre, da Cass. nn. 16573/04, 12238/06, 11843/07 e 6459/09).
Avv. Daniele Iarussi
LaPrevidenza.it, 13/04/2010
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