Area professionisti Partners Collabora Community 11/02/2012 18:23:52


ARGOMENTI
Codice civile
Amianto
Ammortizzatori Sociali
Assistenza
Contributi
Diritto Canonico
Diritto Sanitario
Diritto sindacale
Gestione separata Inps
Infortunistica
Lavoro
Leggi e Normative
Legislazione comunitaria
Pensioni
Premi Inail
Previdenza Complementare
Risarcimento del danno
Famiglia e minori
Pubblico Impiego

SERVIZI E UTILITA'
Notiziario Giuridico
FAQ
Aggiornamento giuridico
Contatti di Redazione


Sito del giorno
Home Codice civile Amianto Ammortizzatori Sociali Assistenza Contributi Previdenza Complementare










Share/Save/Bookmark Il buon esito del contratto di apprendistato consiste nella continuità sostanziale tra iniziale formazione e utilizzo della stessa nel successivo rapporto a tempo indeterminato
(Cassazione Sezione lavoro, sentenza 20 maggio - 22 giugno 2010, n. 15055 - Avv. Lorenzo Cuomo)

La sentenza che si annota arriva a circoscrivere il cd” buon esito dell’apprendistato” nella  continuità tra iniziale apprendistato e successivo rapporto a tempo indeterminato, assicurata proprio dall’utilizzo, nella qualifica appropriata, della formazione ricevuta come apprendista
Con la conseguenza che il beneficio contributivo è senza causa nell’ipotesi in cui l’apprendista, completato con esito favorevole il percorso formativo in riferimento a determinate mansioni, fosse assegnatario di mansioni diverse, non riferibili alla formazione ricevuta durante l’apprendistato, trattandosi in tale evenienza della costituzione di un nuovo rapporto di lavoro
La Corte ricorda come l’apprendistato non rappresenti una semplice forma di instaurazione di rapporto di lavoro propedeutica ad una qualsivoglia futura eventuale utilizzazione del lavoratore, bensì lo strumento per conseguire il suo addestramento nella specifica qualifica per la quale, in esito al positivo espletamento del tirocinio, egli potrà essere impiegato nella medesima impresa.
I benefici contributivi previsti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 sono mantenuti per un anno dopo la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato solo quando la successiva utilizzazione del lavoratore, a seguito della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, avvenga nella specifica qualifica per l’acquisizione della quale l’apprendistato stesso è stato svolto.

(Avv. Lorenzo Cuomo)

LaPrevidenza.it, 30/06/2010

Documenti:
CASS_15055_2010.html


Commenta questa notizia

E' necessario essere Registrati e aver effettuato il login per poter commentare le notizie.





CONSULENZA ONLINE

Ultimo Post del:
31/01/2012 alle 12:48
Titolo:
Re: Totalizzazione o ricongiunzione contributiva
di:
Daniele

CANALI GIURIDICI
Economia
Notizie di cronaca
Diritto Comunitario
Leggi & Normative
News giuridiche in inglese
Diritto Commerciale
Economia
Fondi Pensione
News Giuridiche

Nome Utente
Password

Password
Dimenticata?




Newsletter informativa!
Registrati subito e ricevi, ogni luned́, il sommario delle news pubblicate nella settimana, direttamente nella tua casella e-mail!