Basket: picchiare un avversario durante il gioco è reato penale
(Cassazione penale sez. V, sentenza 2 dicembre 2010 n. 10138)
Con sentenza in data 18 maggio 2009 il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, riformando ai soli effetti civili la pronuncia assolutoria del locale giudice di pace, ha condannato M.L. al risarcimento dei danni in favore di B. A., quale responsabile del delitto di lesione volontaria nei di lui confronti. Secondo l'ipotesi accusatola, recepita dal giudice di secondo grado, nel corso di una partita di pallacanestro il M. aveva colpito a gioco fermo il B. con un pugno volontariamente sferratogli al volto, causandogli la frattura delle ossa nasali. Ha proposto ricorso per cassazione il M., per il tramite del difensore, affidandolo a quattro motivi. Col primo motivo il ricorrente eccepisce l'inammissibilità dell'appello della parte civile, adducendo il disposto del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 38. Coi restanti motivi, trattati congiuntamente nel ricorso, il M. contrasta innanzi tutto la ricostruzione dei fatti cui ha acceduto il Tribunale, avuto riguardo al convincimento che il fatto si fosse verificato a gioco fermo, richiamandosi in argomento alle regole e alle modalità di svolgimento del gioco della pallacanestro; invoca la causa di giustificazione - non codificata, ma equiparabile in via analogica al consenso dell'avente diritto - dell'esercizio di attività sportiva; impugna la condanna al risarcimento dei danni, proponendo censure anche in ordine al quantum e invocando la clausola compromissoria, vincolante per i giocatori di pallacanestro tesserati. Il ricorso è privo di fondamento e va disatteso....
LaPrevidenza.it, 20/07/2011
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