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Share/Save/Bookmark Assicurazione infortuni: ribadito il principio generale di  prevalenza della normativa speciale su quella generale
(Cass. Sez.Lav. 24 settembre 2010 n.20233 - Avv. Adriana Pignataro)

Cass. Sez.Lav. 24 settembre 2010 n.20233;  Pres. Dott. Vidiri  Rel. Dott. Stile.


Per l’inserimento in una voce della Tariffa dei premi INAIL si deve aver riguardo elusivamente alle indicazioni contenute nei Decreti ministeriali emanati ai sensi dell’art.40 del TU n.1124 del 1965.;
Non è consentito ricorrere neppure ai fini di chiarificazione, a normative emanate per finalità diverse. 


1 - Che le norme speciali prevalgano  su quelle generali è un principio che dovrebbe essere chiaro a tutti gli operatori del diritto; che a questo principio non risultino deroghe  per chiarire meglio un concetto contenuto nella norma speciale, soprattutto quando nella normativa speciale  siano indicate le chiavi di interpretazione del concetto stesso, appare altrettanto indubbio. Ciononostante, ai fini di pagare all’INAIL un premio assicurativo piuttosto che un altro, si è ricorsi, per così dire, ad interpretazioni fantasiose ed a  contorsioni giuridiche veramente originali.   Non si  comprende come si possa  ricorrere ad una legge  (legge quadro per il Turismo n.  217/83, peraltro successivamente abrogata dalla legge 29 marzo 2001 n.135 )   creata per classificare le strutture alberghiere ai fini turistici, attribuendo ad esse  una o più stelle a seconda delle caratteristiche architettoniche e strutturali, quando il premio  Inail,  come è noto agli esperti in materia,  si rapporta  al rischio delle lavorazioni  e quando  vi sono specifiche disposizioni normative che indicano i parametri da tener presente nell’inserimento nelle varie voci di Tariffa.


Eppure più volte, nel caso dei cosiddetti “villaggi turistici “,  i giudici di merito hanno fatto questo errore che, con la sentenza ora commentata, la Suprema Corte ha chiaramente rilevato .
I giudici di merito, ai fini dell’inserimento nelle classificazioni previste dalla tariffa Inail, avevano individuato una particolare “ voce” , quella dei “”villaggi – albergo”” che non esiste assolutamente nelle tariffe Inail,  ma è invece prevista nella legge quadro per il Turismo sopra menzionata. I medesimi giudici di appello avevano giustificato il proprio assunto con la necessità di ricorrere alla disciplina della legge quadro per il turismo in quanto in tariffa le tabelle non specificano il contenuto delle voci in essa previste. In altri termini le tabelle elencano attività, come quella del “villaggio turistico” senza ulteriori spiegazioni.
E’ vero, infatti,  che in tariffa la voce “villaggio turistico” non è esplicitata, ma l’errore è nel cercare di spiegare il contenuto di tale voce tariffaria ricorrendo a norme del tutto avulse dal sistema normativo speciale che regola l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e per di più sovvertendo il principio basilare del sistema assicurativo quale è la valutazione del rischio per stabilire il premio.
Vi è di più: nella normativa speciale antinfortunistica  non sussiste   nel caso in esame, nessun rinvio a norme diverse da quelle previste nel T.U 1965  1124, come puntualmente ha rilevato la Suprema Corte di Cassazione.


L’errore di fondo è stato nel trascurare le disposizioni normative speciali del TU n.1124/1965 ed in particolare i decreti Ministeriali di approvazione delle Tariffe Inail  da esse richiamati e  nell’ignorare le Modalità di Applicazione di cui al Decreto Ministeriale 18.6.1988 e e successivo D.M. 12.12.2000 che -  nell’ ipotesi di “lavorazione” non espressamente prevista -  impongono di analizzare le “operazioni” fondamentali  della lavorazione principale ( ovviamente al fine di calcolare il rischio esistente)  in maniera da ricondurre la  lavorazione stessa ad una determinata voce tariffaria...


Avv. Adriana Pignataro

LaPrevidenza.it, 22/01/2011

Documenti:
assicurazione_infortuni_pignataro.html
Cassazione villaggi turistici.pdf


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