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Share/Save/Bookmark Fallo pericoloso in una partita tra compagni di scuola: è reato.
(Cassazione penale, Sez. V,  Sentenza del  27/11/2008, n.)

 


Fatto.


Un soggetto, a seguito di un presunto sgambetto involontario nel corso di un contrasto di gioco durante una partita di calcio tra compagni di scuola, riporta  delle lesioni rappresentate dalla rottura dei fasci muscolari del vasto laterale della coscia sinistra, con successivo ematoma, stiramento del legamento collaterale mediale nonché rottura parziale del legamento crociato anteriore del ginocchio.


Consenso dell’avente  diritto: inapplicabilità.


I giudici della Cassazione ribadiscono nella sentenza n.44306 il principio in base al quale, il calciatore dilettante che, nel corso di una partita, provoca delle gravi lesioni ad un avversario, commettendo ai suoi danni “ un fatto volontario di tale durezza da porlo ad un rischio superiore a quello accettabile dal partecipante a tale genere di competizione ”, realizza un illecito penale in quanto, in tale caso non può operare l’esimente del consenso dell’avente diritto. 


Tale principio, ad avviso della Corte di Cassazione, si deve applicare anche nella fattispecie colposa ed in particolare nel caso de quo in cui la partita di calcio ha avuto luogo  tra compagni di scuola, in modo del tutto amichevole e non agonistico e quindi il gioco c.d. pericoloso, rappresentato da un duro contrasto fisico posto in essere da un giocatore per arrestare irregolarmente l’azione dell’avversario, non solo non era preventivato dalla parte lesa, ma anche non può essere accettato dalla stessa.


Avv. Valter Marchetti, Foro di Savona

LaPrevidenza.it, 16/12/2008



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