Approvazione del progetto esecutivo di opere pubbliche degli enti locali
(Tar Campania, Napoli, sentenza 16.6.2011 n. 3208 - Dario Immordino)
E’ illegittima la clausola del bando che affidi l’approvazione del progetto esecutivo di un’opera pubblica ad una delibera della giunta dell’ente locale, quindi ad un atto di carattere squisitamente politico, anche qualora l’approvazione stessa riguardi la valutazione di aspetti meramente tecnici.
Una simile clausola contrasta, infatti, con il principio generale in base al quale attraverso le deliberazioni di giunta e/o di consiglio viene esercitato il potere di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, mentre le valutazioni gestionali di tipo tecnico/giuridico. Sono demandate ad apposite determine dirigenziali
Questo principio discende dall'art. 107 del Testo Unico degli enti locali (DLgs n. 267/2000) ai sensi del quale spettano ai dirigenti tutti i compiti che costituiscono espressione di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica., compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che non siano non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente.
Con specifico riferimento alla ripartizione dei poteri e delle competenze tra organi politici e dirigenziali in materia di realizzazione di opere pubbliche, risulta ormai consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’approvazione del progetto preliminare e definitivo, connotata da margini di valutazione discrezionale, e dunque deve necessariamente è demandata ad atti deliberativi da parte degli organi politici (salvo poi precisare se si tratti di competenza consiliare o della Giunta ai sensi dell'art. 48 DLT 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni), la specificità degli aspetti tecnici connessi al progetto esecutivo induce a ritenere che, ove non vengano in considerazione aspetti discrezionali di opportunità politica bensì mere valutazioni di tipo tecnico, la sua approvazione non possa che provenire da parte di un atto gestionale, di competenza dirigenziale.
Ciò perchè, ai sensi dell'art. 35 del DPR n. 554/99, il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare,
Motivo per cui l'eventuale approvazione del progetto da parte della Giunta deve ritenersi illegittima per contrasto con il principio di ripartizione delle competenze tra organi gestionali e organi di indirizzo politico-amministrativo sancito, nell'ordinamento degli enti locali, dall'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000
Sulla base di queste motivazioni il Tar ha accolto il ricorso di un Comune campano avverso il decreto mediante il quale la Regione lo aveva escluso dai finanziamenti previsti da una specifica misura del POR Campania 2000-2006, con la motivazione che il progetto esecutivo relativo ai lavori di completamento degli impianti turistici e sportivi oggetto della richiesta di finanziamento, era stato approvato con determina dirigenziale anziché con delibera di Giunta, in violazione di specifiche clausole del Bando.
Dario Immordino
LaPrevidenza.it, 05/07/2011