Marchio – Prodotto farmaceutico – Riconfezionamento – Importazione parallela – Modifica sostanziale dell’aspetto dell’imballaggio – Obbligo di preavviso
(Corte di giustizia Ue, Sezione II^, Sentenza 22.12.2008 C-276/05)
«Marchio – Prodotto farmaceutico – Riconfezionamento – Importazione parallela – Modifica sostanziale dell’aspetto dell’imballaggio – Obbligo di preavviso»
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 7 della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), come modificata dall’Accordo sullo Spazio economico europeo 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3; in prosieguo: la «direttiva 89/104»). Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra The Wellcome Foundation Ltd (in prosieguo: la «Wellcome»), titolare del marchio austriaco ZOVIRAX, e la Paranova Pharmazeutika Handels GmbH (in prosieguo: la «Paranova»), in merito a medicinali recanti il marchio ZOVIRAX, immessi in commercio in Stati membri dello Spazio economico europeo (in prosieguo: il «SEE») dalla Wellcome o da terzi, importati parallelamente dalla Paranova e da questa commercializzati in Austria, dopo aver costituito oggetto di un nuovo imballaggio.
LaPrevidenza.it, 01/01/2009
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