Massimale contributivo di cui all’art. 2, comma 18, della L. 335/1995: i chiarimenti dell'Inps
(Inps, Circolare 17.3.2009 n. 42)
Con la presente circolare si chiarisce che il massimale contributivo non si applica ai lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995 che abbiano acquisito, su domanda, anzianità contributiva precedente al 1 gennaio 1996. Con la circolare n. 177 del 7 settembre 1996 l’Istituto ha fornito istruzioni in ordine all’applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all’art. 2, comma 18, della L. 335/1995 ai lavoratori privi di anzianità contributiva che si iscrivono a far data dal 1.1.1996 a forme pensionistiche obbligatorie. In particolare, la circolare in commento ha previsto che nel momento in cui il livello retributivo dei predetti lavoratori si attesti al di sopra del massimale contributivo annuo i datori di lavoro devono acquisire da parte degli stessi una dichiarazione attestante l’esistenza o meno di periodi utili o utilizzabili ai fini dell’anzianità contributiva.
LaPrevidenza.it, 20/03/2009
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