Ingegneri e architetti a chiarimento per contributi nella gestione separata Inps
(Inps, Messaggio 20.12.2006 n� 33676)
In merito al trasferimento della contribuzione invocato ai sensi della predetta norma, si chiarisce che la scrivente Direzione Centrale ha riscontrato varie note dell�INARCASSA rappresentando l�attuale impossibilit� di attuare il citato articolo 116, comma 20, poich� non sono state tuttora formalizzate apposite intese fra l�Istituto e gli altri Enti privati gestori di forme di previdenza obbligatoria, cos� come richiesto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Si � altres� rilevato che in talune domande di rimborso si richiede l�applicazione di sentenze emesse su specifici casi. A tale proposito, mentre si ricorda che la sentenza fa stato solo tra le parti, si osserva come non sia mai stato contraddetto il criterio finora applicato, in base al quale, nel caso in cui il professionista abbia svolto con carattere di continuit� la propria attivit� professionale, per la quale � previsto l�obbligo di iscrizione alla Cassa di previdenza degli ingegneri ed architetti a norma dell�articolo 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, i contributi gi� versati all�Istituto sono da rimborsare.
LaPrevidenza.it, 09/01/2007
Documenti: