Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/95 - Chiarimenti a seguito di parere ministeriale
(Inps, Circolare 1.10.2008 n. 88)
Come già comunicato con circolare n. 37 dell’8 febbraio 2007, i medici in formazione specialistica sono obbligatoriamente iscritti alla Gestione separata.
Difatti l’articolo 1, comma 300, lett. c) della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sostituendo integralmente il comma 2 dell’articolo 41 del decreto legislativo 368/1999, stabilisce che “a decorrere dall’anno accademico 2006-2007, ai contratti di formazione specialistica si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 26, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché le disposizioni di cui all’articolo 45 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326”.
Con riferimento al conseguente obbligo contributivo e per espresso richiamo all’articolo 45 della legge n. 326/2003, con la citata circolare n. 37/2007 è stato disposto che l’aliquota contributiva da applicare agli importi percepiti mensilmente dai medici in formazione specialistica è quella propria degli iscritti alla Gestione separata che non risultino assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, cioè l’aliquota intera.
LaPrevidenza.it, 02/10/2008
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