Il quadernone di un dipendente costituisce contabilità in nero e legittima l’accertamento induttivo IVA
(Nota a Cassazione Civ., 10 ottobre 2008, n. 25104 - Daniele Iarussi)
Gli appunti personali e le informazioni dell’imprenditore, anche se tenuti dal dipendente, costituiscono valido elemento indiziario grave, preciso e concordante al fine di legittimare un accertamento induttivo?
In materia di accertamento delle imposte indirette ed in particolare, sulla validità della contabilità “in nero” quale elemento indiziario, si segnala Sez. Trib. n. 25104, la quale precisa, in primo luogo, che in linea di principio in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la c.d. “contabilità in nero”, costituita da appunti personali ed informazioni dell'imprenditore rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall'art. 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (ovvero dagli artt. 54 e 55 DPR 633/1972), dovendo ricomprendersi tra le scritture contabili disciplinate dagli artt. 2709 e ss. cod. civ., sulla scorta di un consolidato orientamento della Corte Suprema (ex plurimis Cass. 25610/2006, 4329/03, 19598/03, 13582/01, 11459/01 e, con specifico riferimento all'iva, 19329/06) tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d'impresa ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell'imprenditore ed il risultato economico dell'attività svolta. In secondo luogo, Sez. Trib. statuisce che in presenza della acquisizione della prova della infedeltà od incompletezza della dichiarazione, l'eventuale carenza probatoria relativa soltanto alla quantificazione dell'imposta non vanifica l'intero accertamento ed il giudice, avendo certezza dell'evasione (an), potrà utilizzare i propri poteri istruttori (ex art. 7 d.lgs. 546/1992) per determinare il quantum debeatur. Infine, dopo aver ribadito che l’onere della prova è a carico del contribuente, Sez. Trib., in relazione alla posizione del dipendente, afferma che le dichiarazioni rese in sede di verifica da un soggetto (nella specie, il direttore tecnico) che abbia operato per conto dell'impresa possono, anche da sole, fondare l'accertamento di un maggior imponibile, trattandosi di elemento probatorio che si avvicina maggiormente alla confessione che non al mero indizio, fatta salvo l'obbligo del giudice di merito di vagliarne l'attendibilità (Cass. 12271/2007).
(Daniele Iarussi)
LaPrevidenza.it, 21/12/2008