Versamento alimenti, effettivo stato di bisogno, reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare
(Cassazione penale, Sezione VI, Sentenza 28 ottobre 2009, n.42631 - Nota dell'Avv. Valter Marchetti)
Nella sentenza n.42631 i giudici della VI Sezione Penale della Cassazione, richiamano il costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale, ai fini della configurabilità del reato ex art.570 comma 2 del codice penale, nel caso in cui non vi sia stata corresponsione da parte del coniuge obbligato del versamento dell'assegno stabilito in sede di separazione coniugale, il giudice penale è chiamato all'accertamento dell'effettiva esistenza o meno dei mezzi di sussistenza.
Tale accertamento, così come ben espresso da Cassazione Penale, Sez VI, sentenza 40708 del 2006, è diverso e indipendente da quello effettuato dal giudice in sede civile ai fini della determinazione dell'assegno in quanto l'illecito penale non ha carattere sanzionatorio dell'inadempimento del provvedimento del giudice civile che stabilisce l'entità dell'obbligazione, ma è basato solo sulla sussistenza dello stato di bisogno dell'avente diritto alla somministrazione dei mezzi indispensabili per vivere nonché al mancato apprestamento di tali mezzi da parte di colui che vi è obbligato secondo disposizioni di legge.
Quindi, a fronte di quanto sopra osservato, ai fini della configurabilità del reato in esame, il giudice penale dovrà accertare l'effettivo stato di bisogno dell'avente diritto alla somministrazione dei mezzi di sussistenza nonchè la concreta capacità economica dell'obbligato a fornirglieli.
Avv. Valter Marchetti, Foro di Savona
LaPrevidenza.it, 25/11/2009
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