Riduzione dell'assegno di mantenimento e utilizzo della casa coniugale
(Cassazione, sez. I civ., Sentenza 28.12.2010 n. 26197)
Il Tribunale di Patti, con sentenza del 20 novembre 2003, dichiarò la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Ci.El. Con C.P., da cui erano nati due figli ormai maggiorenni ed autosufficienti, e condannò quest’ultimo a corrispondere all’ex coniuge un assegno mensile di Euro 250,00.
In parziale accoglimento dell’appello del C., la Corte di appello di Messina, con sentenza dell’1 marzo 2006, ha ridotto l’importo dell’assegno, in considerazione della differenza tra i redditi delle parti, ad Euro 150,00, in quanto non poteva essere valutato a favore di quest’ultimo il godimento di fatto della casa coniugale, che era di proprietà comune e perciò non poteva essere attribuito ad alcuno di essi.
Per la cassazione della sentenza, il C. ha proposto ricorso per 3 motivi; cui resiste con controricorso Ci.El., la quale ha formulato a sua volta ricorso incidentale per un motivo.....
LaPrevidenza.it, 06/03/2011
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