Pregresso tenore di vita ed assegno di mantenimento
(Corte di Cassazione, Sez. Prima Civ., sentenza 24.01.2011, n. 1612 - Mariagabriella Corbi)
Gli Ermellini, con la sentenza n. 1612/2011 depositata il 24 gennaio, hanno respinto il ricorso di un uomo che, dopo la separazione, versava alla ex moglie un assegno di mantenimento di circa 7500 euro. La Corte ha ritenuto che i giudici di merito hanno "correttamente applicato i criteri legali di determinazione dell’assegno", acquisendo documentazione atta a dimostrare che la donna "priva di redditi ed impossibilitata a procurarseli" non era nelle condizioni di sostenere l’elevato tenore di vita goduto in regime matrimoniale. Il tenore di vita era scaturito dalla capacità reddituale del marito e dai suoi cospicui beni patrimoniali nonché dall’elevato stile di vita che annoverava anche il "possesso di abiti firmati e gioielli da parte della donna". Ininfluente la circostanza che il patrimonio del marito fosse stato interamente acquisito anteriormente alle nozze e che il marito avesse già lasciato alla moglie una casa prestigiosa, di cui continua a pagare la manutenzione e il mantenimento, una macchina, una polizza infortuni e malattie oltre che il mantenimento del figlio, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente. L'uomo, dopo il divorzio, continuerà a versare un assegno mensile di importo considerevole in modo da consentirle il pregresso tenore di vita.
Già con sentenza 14214/2009 la Corte di Cassazione ha precisato che "l'accertamento del diritto all'assegno di divorzio va effettuato verificando l'adeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente a consentirgli il mantenimento di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio"[……] e nella motivazione spiega che l'ammontare dell'assegno finalizzato ad assicurare "lo stesso tenore di vita" non può incidere "sul reddito dell'onerato in misura tale da impedire a quest'ultimo di far fronte alle esigenze di vita di carattere primario".
Tale orientamento è stato confermato con sentenza n. . 16800 (Corte di Cassazione, I sezione civile, sentenza 17 luglio 2009, n. 16800) respingendo la richiesta dell'ex moglie che chiedeva la revisione migliorativa dell'assegno di mantenimento erogato dal coniuge in pensione. La stessa, però, non aveva valutato che l'ingresso in quiescenza dell'ex aveva comportato allo stesso una riduzione del reddito e di conseguenza del relativo tenore di vita. Da ciò, a parere della Cassazione, avendo il marito ridotto il suo tenore di vita, non deve assicurare il medesimo tenore alla ex moglie.
Il giudice, ritenuto il diritto all'assegno di mantenimento, al fine di valutare la congruità dello stesso deve:
1. prendere in considerazione il contesto sociale nel quale i coniugi hanno vissuto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e quantità dei bisogni emergenti del coniuge istante;
2. accertare le disponibilità economiche del coniuge a carico del quale va posto l'assegno, dando adeguata motivazione del proprio apprezzamento (cfr. Cass. 30 luglio 1997, n. 7127).
Elementi valutativi al fine della determinazione dell'assegno
1) proporzione alle sostanze dell'obbligato: deve considerarsi non solo la situazione economica al momento della proposizione della domanda giudiziale, ma anche il complesso della situazione economica, in relazione alla sua capacità economica nelle varie epoche anteriori alla decorrenza dell'assegno, con specifico riguardo alla sua attività lavorativa(Cass. 22 agosto 2006 n. 18241) secondo la quale è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi). La determinazione del reddito può aversi per via deduttiva, attraverso l'esame della dichiarazione dei redditi, sia attraverso l'accertamento compiuto dagli ufficiali fiscali, sia attraverso la considerazione che il coniuge pur non risultando avere beni propri o una propria fonte di guadagno, è tuttavia in grado di condurre una vita agiata. Deve anche tenersi conto di ciò che l'obbligato riceve dai genitori durante il matrimonio e che si protraggono in regime di separazione con carattere di regolarità e continuità;
2) condizioni economiche del beneficiario: il bisogno del coniuge può essere sia totale che parziale, cioè dato dalla differenza tra il reddito di lavoro o patrimoniale del coniuge che deve essere mantenuto e quello di colui che è tenuto al mantenimento ((Cass. 28 aprile 2006 n. 9876, 12 giugno 2006 n. 13592, 19 giugno 2003 n. 9806). Con riferimento alle condizioni dell'istante, vengono espressamente inclusi tra gli elementi che rappresentano un'utilità economicamente valutabile: 1) l'ottenuto godimento della casa coniugale (Cass. 30.1.1992, n. 961); 2) la disponibilità del prezzo dell'alienazione di un immobile (Cass. 2.7.1994, n. 6774); 3) i redditi di qualsiasi natura ed i cespiti in godimento diretto (Cass. 13.1.1987, n. 170). Quando il coniuge separato costituisca un nuovo rapporto di convivenza caratterizzata dalla stabilità, è corretto attribuire rilievo, ai fini della quantificazione del suo diritto al mantenimento da parte dell'altro coniuge, alle prestazioni di assistenza che gli vengano corrisposte da parte del convivente more uxorio, quando esse escludano o riducano lo stato di bisogno, a condizione che abbiano carattere di stabilità ed affidabilità (Cass. 12 luglio 2007 n. 15611, 28 febbraio 2007 );
3) altre circostanze ex art. 156, II co., cod. civ.: la norma contempla quelle situazioni in cui, pur in presenza di una possibilità di lavoro per il coniuge beneficiario, questi, cui non è addebitabile la separazione, non può essere costretto a ridimensionare e a trasformare un sistema di vita, soprattutto quando, vista l'età in genere matura, non gli è possibile dare inizio o riprendere una attività lavorativa. La Prima sezione civile della Cassazione di Bari - sentenza 24858 anno 2008 ha riconosciuto , nell’assegno divozile, i sacrifici affrontati dal coniuge più debole per consentire, in regime matrimoniale, l’accrescimento professionale dell’altro coniuge. Identica la ratio della sentenza della Cassazione 12 aprile 2001, n. 5492, laddove spiega che l'assegno di mantenimento deve essere concesso al coniuge per assicurargli il pregresso tenore di vita senza costringerlo a tal fine ad alienare il proprio patrimonio immobiliare. La Cassazione ha anche spiegato che se prima della separazione i coniugi avevano concordato o anche solo tacitamente accettato che uno dei due non lavorasse, l'accordo può conservare efficacia anche durante la separazione, tendendo la disciplina della separazione ad assicurare il più possibile gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza (Cass. 18.8.1994, n. 7437). Si è, infatti, affermato che l'attitudine al lavoro del coniuge separato acquista rilievo non in senso astratto, quale generica possibilità di reperire e svolgere una qualunque attività lavorativa, ma soltanto se si traduca in una effettiva possibilità di svolgere un lavoro retribuito, valutati tutti gli elementi oggettivi e soggettivi (cfr. Cass. 17.10.1989).
Mariagabriella CORBI
LaPrevidenza.it, 17/02/2011
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