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Share/Save/Bookmark Per evitare equivoci è meglio inserire la clausola di esecutorietà del provvedimento
(Corte di cassazione, sentenza 27.4.2011 n. 9373 - Mariagabriella Corbi)

I tempi e le modalità di esecuzione dei provvedimenti adottati in sede di separazione o divorzio non sono immediati, perché non compete al coniuge notificare  la sentenza di avvenuto incremento della somma destinata al mantenimento. Ne consegue che anche il precetto ed il relativo pignoramento del quantum presso terzi è annullabile.


La prima Sezione civile della Cassazione, sentenza 9373/2011, nel respingere il ricorso di una moglie contro il marito ha convenuto, circa l’immediata esecuzione delle sentenze, che "tale carattere appare un sorta di residuo affatto eccezionale, in una materia come quella familiare che richiede tempestività e snellezza operativa" ma trattasi di una scelta discrezionale del legislatore al quale, pertanto, spetta in via esclusiva porre rimedio magari mediante adozione di “clausola di esecutorietà del provvedimento”.


Nello specifico una donna si è vista statuire – per sé e per i figli minori - un assegno di mantenimento, in sede di separazione e, tempestivamente, ha provveduto ad agire, nei confronti dell’ex marito,  chiedendo al Tribunale il pignoramento, presso il datore di lavoro, della somma a Lei spettante. Non esistendo titolo esecutivo, il marito si è opposto ottenendo ragione dai Giudici di merito sino alla totale conferma da parte dei Supremi Giudici di Cassazione. Con l’occasione si è preso atto che “La differente genesi storica di separazione e divorzio ha determinato la previsione delle rispettive discipline in testi normativi differenti: la separazione quanto agli aspetti sostanziali, è disciplinata dal codice civile [….] ,quanto gli aspetti processuali, dal codice di rito [….], mentre per il divorzio occorre riferirsi alla l. n. 898 del 1970” e successive modifiche.


In questo bricolage di codici, leggi ed articoli si è trascurato l’aspetto temporale dell’applicazione dei provvedimenti con relativo danno arrecato alle persone – in questo caso – beneficiate. Danno involontario - per lacune burocratiche- ma facilmente superabile mediante piccoli accorgimenti: per es. apporre una “clausola di esecutorietà del provvedimento”.


Dr.ssa Mariagabriella Corbi

LaPrevidenza.it, 21/05/2011

Documenti:
cass_9373_2011.html






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