Nozione di residenza abituale, presa in carico e collocazione del minore al di fuori della famiglia
( Corte di giustizia delle Comunità europee, Sentenza del 2 aprile 2009 - Avv. Valter Marchetti, foro di Savona)
Per “residenza abituale”, ai sensi delle disposizioni di cui all’art.8, n.1 del regolamento ( CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n.2201, deve intendersi il luogo caratterizzato da una particolare integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, in considerazione della durata , della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, nonché della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequenza scolastica, delle conoscenze linguistiche ed ancora di quelle che sono le relazioni familiari e sociali del minore in quel determinato Stato.
Il giudice nazionale dovrà stabilire la residenza abituale del minore considerando le peculiari circostanze di fatto che caratterizzano ogni caso di specie. In caso di urgenza e solo nei confronti di minori presenti nello Stato membro di cui trattasi, il giudice nazionale potrà disporre in via provvisoria un provvedimento cautelare come la presa in carico ex art.20 del regolamento sopra richiamato.
LaPrevidenza.it, 16/05/2009
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