Minore che si presenta a scuola con una pistola non merita l'arresto ma i domiciliari
(Cassazione penale, sentenza 36659/2010 - D.ssa Mariagabriella Corbi)
La Corte di Cassazione - sentenza n. 36659 – è intervenuta per sospendere l'ordinanza con la quale, il tribunale dei minori di Potenza, aveva pronunciato gli arresti in una prigione minorile per due studenti, di cui uno, per eccedere ed eccellere, s’era presentato in aula con una pistola vera. Per gli Ermellini era giusto l’allontanamento dalle lezioni ma la condanna inflitta era troppo estrema e, nell’adottarla, si è sorvolati su quelle misure alternative mirate al recupero dei giovani. Tra esse gli arresti domiciliari, il divieto di avvicinarsi alla scuola, obbligo di permanenza nel proprio comune etc… Nell’ottica che la crescita è una fase passeggera che va spesa nella prospettiva del futuro, affiora, come luogo comune, la “falsa” idea dell’impunibilità degli adolescenti. Fermo restando l’attuale sistema giuridico che prevede la responsabilità del minore di 14 anni affidata ai genitori e successivamente regolata dal codice civile e penale minorile bisogna sfatare il mito del “tutto concesso”! I ragazzi sono all’oscuro di questo sistema da “grandi” che include anche loro. Infatti la maggior parte di essi sono convinti che non esiste punizione sociale oltre quella impartita dai genitori. Per "BULLISMO" o mobbing adolescenziale s'intende una serie di atti violenti nell'ambito scolastico e/o sociale nel lasso temporale che va dai 10 ai 18 (pre-adolescenza e adolescenza). Gli eventi riportati dalla cronaca sono numerosi, fenomeni dove i ragazzi violenti che colti in flagranza di reato trovano risposta da parte delle autorità competenti che, tempestivamente, prendono posizione contro i malfattori; ma, analogamente si registrano tantissime situazioni di bullismo (mobbing scolastico) dove la vittima di violenza e la sua famiglia non denunciano. Ultimamente sono "fioccate" diverse sentenze di bullismo ( mobbing in età evolutiva ), al fine di sensibilizzare e riconoscere giuridicamente la violenza tra ragazzi in determinati contesti e tecniche messe in atto. La denuncia è il primo atto per arrivare ad un riconoscimento di questo tipo. Fronteggiare il fenomeno bullismo palesato in ambienti scolastici, così anche in altri contesti, previene danni lesivi sia dal punto di vista fisico che psicologico alle vittime innocenti di quello che è diventata una piaga sociale! Il silenzio cela un gran numero di vittime e l'abbinamento "scuole e violenza" è un binomio diseducativo a cui si associa il termine "paura" sono termini che non devono andare affiancati: inevitabile, per le vittime e non solo, sarebbe aggiungere a questo terribile binomio la parola “paura” ! Derisioni, umiliazioni, lesioni, minacce, rabbia, notti insonni... è un prezzo troppo alto da pagare per dei ragazzi o ragazze! Già la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, sentenza n.19331/2005 (Presidente: M. Battistini; Relatore: C. G. Brusco) ha adottato la linea dura contro il "bullismo" tra i banchi di scuola: nei casi più gravi è legittimo ricorrere al carcere. Ha provveduto inizialmente ad annullare un’ordinanza del Tribunale per i minorenni di Sassari che aveva disposto la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella del collocamento in comunità nei confronti di un diciassettenne accusato di gravissime sevizie ai danni di un compagno di classe portatore di handicap. La Suprema Corte ha ritenuto che il collocamento in comunità in attesa del processo costituisce una misura troppo blanda per gli studenti che, accusati di gravi episodi di violenza nei confronti di compagni di classe più deboli, perseverano la loro condotta anche dopo che le indagini sono iniziate; per questo motivo i giudici minorili non possono escludere l’applicazione del carcere preventivo, rimedio indispensabile quando tutte le altre misure appaiono inidonee.
Mariagabriella CORBI
Dottoressa in Scienze dell'educazione - Consulente dell'educazione familiare - Mediatrice Familiare
LaPrevidenza.it, 23/10/2010
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