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Share/Save/Bookmark Minacciare la ex per indurla al rilascio della casa è reato
(Cassazione penale, Sentenza 22 gennaio - 20 aprile 2010, n. 15111 - D.ssa Mariagabriella Corbi)

La Corte di Cassazione, seconda sezione penale con sentenza 15111/2010, ha stabilito che il marito che costringe con minacce l'ex moglie ad abbandonare l'abitazione coniugale (di proprietà della sua famiglia) -che le era stata affidata in sede di divorzio - rischia una condanna per estorsione. Nel momento in cui per disposizione del giudice la casa è nella disponibilità della ex consorte, le eventuali minacce utilizzate per indurre al rilascio della casa integrano gli estremi del reato di estorsione previsto e punito dall'art. 629 del codice penale. L’articolo prevede, tra le altre cose, che "chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad ammettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 516 a ero 2.065". Infatti oltre a confermare la condanna per estorsione, due anni di reclusione, è stata comminata anche una multa di 300 euro, nei confronti dell’uomo di Santa Maria Capua Vetere, provincia di Caserta. Al fine di riacquisire l’abitazione di proprietà della famiglia era arrivato alle minacce  di morte all'ex compagna per indurla al rilascio benché vi ci vivesse, ricevuta dopo il divorzio. L'ex marito lamentava l'assenza dell'elemento dell'ingiusto profitto, non rientrando nella piena proprietà dell'ex moglie ed avendo lei stessa palesato l’intento di cambiare dimora. La Seconda Sezione Penale della Suprema Corte ha controbattuto la tesi difensiva, sottolineando che l'ingiusto profitto sussiste, visto che l'immobile oggetto di controversie era stato assegnato dal Tribunale alla moglie in sede di divorzio, e l'ex marito aveva perso oltre l’utilizzo anche la disponibilità


E’ doveroso sottolineare che: “Il criterio distintivo tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone risiede nel fatto che, mentre nel primo l'agente mira a conseguire un profitto ingiusto con la consapevolezza che quanto pretende non gli è giuridicamente dovuto, nel secondo, invece, l'agente deve essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli competa giuridicamente. (Cfr. Trib. Napoli, Sez. IV, sentenza 8 febbraio 2010, K. N. V., - Su leggi d'Italia)


Mariagabriella CORBI


Dottoressa in Scienze dell'educazione - Consulente dell'educazione familiare - Mediatrice Familiare


    

LaPrevidenza.it, 07/05/2010

Documenti:
cassazione_15111_2010.html






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