Maltrattamenti in famiglia: sussiste il reato di cui all’art. 572 c.p. anche quando la condotta tipica è posta in essere dal convivente more uxorio.
(Cassazione penale, Sentenza 22 maggio 2008, n.20647 - Dott. Valter Marchetti)
FATTO.
Il G.i.p. del Tribunale di S.M. Capua Vetere applica la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di un soggetto gravemente indiziato del reato ex art.572 c.p., per avere sottoposto per anni la convivente a continue violenze fisiche e morali; gli elementi indiziari sono costituiti dalle dichiarazioni rese dalla stessa convivente ( persona offesa), riscontrate dalle dichiarazioni della figlia minore nonché dalle lesioni refertate ai danni della medesima convivente.
L’indagato, contestando la sussistenza del reato ex art.572 c.p. in quanto lui è “solo” convivente more uxorio, ricorre in appello contro l’ordinanza del Tribunale che ha confermato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal G.i.p.; tale ricorso in appello viene qualificato dal Tribunale ricorso in Cassazione di tal modo che viene disposta la trasmissione del ricorso a questa ultima Corte.
LA POSIZIONE DELLA CASSAZIONE.
Secondo la Cassazione, per famiglia si deve intendere “ogni consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo “, ed in tale definizione rientrerebbe anche la c.d. “famiglia di fatto”, purchè vi siano i requisiti della stabilità del rapporto tra le due persone, la reciproca assistenza e protezione ( tra le altre si veda Cass. pen., 24 gennaio 2007, n.21329, Gatto).
Nella fattispecie in esame la situazione relazionale tra le parti deve essere qualificata come “famiglia di fatto” in quanto, conclude la Corte, si è di fronte ad una vera e propria stabile convivenza di fatto tra i due soggetti, durata oltre dieci anni e dalla quale sono nate due figlie: sussiste quindi il reato di maltrattamenti in famiglia di cui all’art.572 c.p., risultando irrilevante che l’agente sia “solo” convivente more uxorio della persona offesa.
(Dott. Valter Marchetti)
LaPrevidenza.it, 16/06/2008
Documenti: