Area professionisti Partners Collabora Community 24/05/2012 08:54:19


ARGOMENTI
Amianto
Ammortizzatori Sociali
Assistenza
Codice civile
Contributi
Diritto Canonico
Diritto Sanitario
Diritto sindacale
Gestione separata Inps
Infortunistica
Lavoro
Leggi e Normative
Legislazione comunitaria
Pensioni
Premi Inail
Previdenza Complementare
Risarcimento del danno
Famiglia e minori
Pubblico Impiego

SERVIZI E UTILITA'
Notiziario Giuridico
FAQ
Aggiornamento giuridico
Contatti di Redazione


Sito del giorno
Corte Costituzionale
Sito ufficiale, offre una banca dati con le pronunce integrali dal 1999 e le massime dal 1956. Presenti inoltre il testo della Carta Costituzionale, delle leggi di rilevanza costituzionale e delle relazioni annuali.
Home Amianto Ammortizzatori Sociali Assistenza Codice civile Contributi Previdenza Complementare










Share/Save/Bookmark Maltrattamenti in famiglia: sussiste il reato di cui all’art. 572 c.p. anche quando la condotta tipica è posta in essere dal convivente more uxorio.
(Cassazione penale, Sentenza 22 maggio 2008, n.20647 - Dott. Valter Marchetti)

FATTO.

Il G.i.p. del Tribunale di S.M. Capua Vetere applica la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di un soggetto gravemente indiziato del reato ex art.572 c.p., per avere sottoposto per anni la convivente a continue violenze fisiche e morali; gli elementi indiziari sono costituiti dalle dichiarazioni rese dalla stessa convivente ( persona offesa), riscontrate dalle dichiarazioni della figlia minore nonché dalle lesioni refertate ai danni della medesima convivente.

L’indagato, contestando la sussistenza del reato ex art.572 c.p. in quanto lui è “solo” convivente more uxorio, ricorre in appello contro l’ordinanza del Tribunale che ha confermato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal G.i.p.; tale ricorso in appello viene qualificato dal Tribunale ricorso in Cassazione di tal modo che viene disposta la trasmissione del ricorso a questa ultima Corte.

LA POSIZIONE DELLA CASSAZIONE.

Secondo la Cassazione, per famiglia si deve intendere “ogni consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo “, ed in tale definizione rientrerebbe anche la c.d. “famiglia di fatto”, purchè vi siano i requisiti della stabilità del rapporto tra le due persone, la reciproca assistenza e protezione ( tra le altre si veda Cass. pen., 24 gennaio 2007, n.21329, Gatto).

Nella fattispecie in esame la situazione relazionale tra le parti deve essere qualificata come “famiglia di fatto” in quanto, conclude la Corte, si è di fronte ad una vera e propria stabile convivenza di fatto tra i due soggetti, durata oltre dieci anni e dalla quale sono nate due figlie: sussiste quindi il reato di maltrattamenti in famiglia di cui all’art.572 c.p., risultando irrilevante che l’agente sia “solo” convivente more uxorio della persona offesa.


(Dott. Valter Marchetti)

LaPrevidenza.it, 16/06/2008

Documenti:
cass_pen_20647_2008.html






CONSULENZA ONLINE

Ultimo Post del:
20/05/2012 alle 13:27
Titolo:
Tagliando Invalidi
di:
Dariod

CANALI GIURIDICI
Economia
Notizie di cronaca
Diritto Comunitario
Leggi & Normative
News giuridiche in inglese
Diritto Commerciale
Economia
Fondi Pensione
News Giuridiche

Nome Utente
Password

Password
Dimenticata?




Newsletter informativa!
Registrati subito e ricevi, ogni lunedì, il sommario delle news pubblicate nella settimana, direttamente nella tua casella e-mail!