Legittimo il rifiuto del permesso di sogiorno per giusta causa
(Tar Emilia Romagna, Sentenza, sez. I, sentenza 15.1.2010 n. 121)
A norma dell'art. 4/3^c del D.lgs. n. 286/1998 l'ingresso nel territorio nazionale è consentito allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno, mezzi che sono definiti con apposita direttiva del Ministro dell'Interno. Inoltre per l'art. 5 del D.lgs. n. 286/1998 il permesso di soggiorno e il suo rinnovo sono rifiutati quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato Ora nel caso che ne occupa il ricorrente, secondo quanto riferisce la Questura di Modena pur essendo stato in possesso di un titolo autorizzatorio rilasciato per motivi di lavoro subordinato, non ha sostanzialmente svolto attività lavorativa a partire dal 7.8.2003 e dunque non è stato in grado di dimostrare il possesso di sufficienti mezzi di sostentamento proprio e dei familiari conviventi. Inoltre a carico del ricorrente risultano diverse condanne per porto abusivo di armi, resistenza a pubblico ufficiale, minacce ecc, reati che definiscono ulteriormente la sua condotta complessiva. Trattasi di elementi che denotano una situazione di scarso inserimento sociale e di assoluta instabilità lavorativa da parte del ricorrente e che non possono essere inficiati da quanto dal medesimo rappresentato, stante, sia l'insussistenza di una continuità nel rapporto di lavoro e di redditi idonei che, è bene sottolineare....
LaPrevidenza.it, 18/08/2010
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