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Share/Save/Bookmark La responsabilità dei genitori per i danni provocati dai figli minorenni: due sentenze a confronto. E’ possibile un giusto equilibrio nell’applicazione degli articoli 2047 e 2048 c.c. ?
(Avv. Valter Marchetti)

La responsabilità dei genitori secondo il Codice Civile del 1942


In base alle disposizioni di cui al primo comma dell’articolo 2048 del Codice Civile, il padre e la madre o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela che abitano con essi.
Il terzo ultimo comma del medesimo articolo stabilisce che tali soggetti sono liberati dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.



Una sentenza “alternativa” della Cassazione


Sì, trattasi di sentenza davvero alternativa in quanto la Corte di Cassazione, in una situazione di evidente premeditata violenza di un minore nei confronti di un coetaneo, ha statuito che i genitori dell’aggressore non rispondono ex art.2048 c.c. se provano di avere impartito al figlio una buona educazione, dimostrando l’impegno scolastico/lavoratico del ragazzo oltre che il regolare espletamento del servizio di leva dello stesso.
La responsabilità dei genitori per i danni provocati dai figli minorenni: due sentenze a confronto. E’ possibile un “ giusto equilibrio” nell’applicazione degli articoli 2047 e 2048 c.c. ? Ma partiamo dal fatto oggetto della sentenza Cassazione civile, sez. III, 18 gennaio 2006 n.831.
Un minorenne, acquistato un manganello di plastica in vendita nei periodi di carnevale, decide preventivamente di cementarlo ed entrato in un oratorio nel quale era in corso la festa di carnevale, aggredisce un suo coetaneo.
Secondo i giudici di legittimità, i genitori del minore aggressore non rispondono ex art.2048 c.c. qualora provino di aver impartito al figlio una buona educazione.
Or bene, già dal fatto in sé ed in particolare dalla condotta del minore rappresentata dall’aver preventivamente cementato il manganello, si evince in qualche modo una sorta di carenza educativa di tale minore sotto il profilo dell’inadeguata maturazione del rispetto dell’altrui persona.
Infatti, il gesto posto in essere dal minorenne è connotato da una particolare efferatezza e violenza da escludere a priori che possa aver ricevuto e asimilato una educazione adeguata.
Dalla sentenza n.831 del 2006 si evince come l’euforia del ragazzo data dal clima festoso carnevalesco sia stata valutata dai giudici della Cassazione quale sorta di vera e propria causa di giustificazione del comportamento del minore in quanto lo stato d’animo del ragazzo avrebbe contribuito a rendere questo ultimo inconsapevole delle potenzialità lesive della sua condotta.


Avv. Valter Marchetti

LaPrevidenza.it, 20/05/2010

Documenti:
marchetti.pdf






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