La reiterazione del reato di stalking avviene anche con due sole condotte che determinano la materialità del fatto
(Cassazione penale, sentenza 21.2.2010 n. 6417 - Giovanni Dami)
Le condotte di minaccia o molestia devono essere “reiterate”, sì da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura nella vittima ovvero un fondato timore per la propria incolumità o per quella di persone vicine o, infine, costringere la p. l. a modificare le sue abitudini di vita. Il termine “reiterare” denota la ripetizione di una condotta una seconda volta ovvero più volte con insistenza. Se ne deve evincere, dunque che anche due condotte sono sufficienti a concretare quella reiterazione cui la norma subordina la configurazione della materialità del fatto.
E' quanto affernmato dalla cassazione penale con la sentenza 6417/2010 che decidendo in merito evidenzia che il comportamento di cui sopra (come nel caso di specie) aspettando la persona molestata davanti ad un bar e lanciandogli sguardi eloquenti, gesti di sfida e atteggiamenti minacciosi.
(Giovanni Dami)
LaPrevidenza.it, 20/03/2011
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