L’interesse superiore del bambino: intervento della Corte di Giustizia sulla sottrazione internazionale di minore
(Corte di Giustizia CE, sez. III, Sentenza 1 Luglio 2010 , n. C-211/10 - Valter Marchetti)
IL FATTO.
Un italiano convive more uxorio con una donna austriaca da cui nasce una bambina affidata congiuntamente ex art. 317 c.c. ad entrambi i genitori.
Cessata la convivenza - nonostante l’esplicito divieto del giudice italiano - la madre espatria la bimba in Austria.
Il Tribunale di Venezia ingiunge alla madre di riconsegnare la bambina al padre cui era stato impedito/limitato il diritto di visita.
IL RICORSO ALLA CORTE DI GIUSTIZIA
La Corte austriaca si rifiuta di dare esecuzione al provvedimento emesso dal Tribunale di Venezia e si rivolge alla Corte di giustizia, la quale afferma che “ in base al principio della fiducia reciproca le sentenze rese da uno Stato contraente devono essere riconosciute ed attuate dal paese destinatario delle medesime ”.
Nel caso in questione l’Austria non ha dato seguito alle richieste italiane, violando il criterio appena descritto, considerato anche che, nella fattispecie, era stata ascoltata la madre che non poteva così rivendicare alcuna lesione dei suoi diritti di difesa.
MOTIVI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
La Corte di Giustizia così motiva: “… consegue che il trasferimento illecito di un minore non dovrebbe, in linea di principio, comportare il trasferimento della competenza dai giudici dello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento a quelli dello Stato membro in cui è stato condotto, e ciò nemmeno nell’ipotesi in cui, a seguito del trasferimento, il minore abbia acquisito la residenza abituale in altro Stato membro”.
PER ORDINARE IL RIENTRO SERVE UNA SENTENZA DEFINITIVA.
La Corte di Giustizia osserva altresì che per poter ordinare il rientro del bambino il giudice competente deve aver emesso una sentenza definitiva: tutti i provvedimenti adottati dai tribunali aditi devono essere presi nel superiore interesse del fanciullo e devono essere respinte le motivazioni del rifiuto fondate sul mutamento delle circostanze, che ne hanno giustificato l’adozione, intervenute nelle more del riconoscimento in esame.
DIRITTO DEL BAMBINO AD INTRATTENERE REGOLARMENTE RELAZIONI PERSONALI E CONTATTI DIRETTI CON ENTRAMBE I GENITORI.
Nella sentenza in esame, la Corte di Giustizia ha affermato che uno dei diritti fondamentali del bambino è quello, sancito dall’art. 24, n. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, e cioè quello “ di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, e il rispetto di tale diritto si identifica innegabilmente con un interesse superiore di qualsiasi bambino “ .
Osserva, infine, la Corte di Giustizia come “ il più delle volte, un trasferimento illecito del minore, a seguito di una decisione presa unilateralmente da uno dei suoi genitori, priva il bambino della possibilità di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con l’altro genitore ”.
Avv. Valter Marchetti
LaPrevidenza.it, 04/10/2010
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