Area professionisti Partners Collabora Community 24/05/2012 08:37:18


ARGOMENTI
Amianto
Ammortizzatori Sociali
Assistenza
Codice civile
Contributi
Diritto Canonico
Diritto Sanitario
Diritto sindacale
Gestione separata Inps
Infortunistica
Lavoro
Leggi e Normative
Legislazione comunitaria
Pensioni
Premi Inail
Previdenza Complementare
Risarcimento del danno
Famiglia e minori
Pubblico Impiego

SERVIZI E UTILITA'
Notiziario Giuridico
FAQ
Aggiornamento giuridico
Contatti di Redazione


Sito del giorno
Corte Costituzionale
Sito ufficiale, offre una banca dati con le pronunce integrali dal 1999 e le massime dal 1956. Presenti inoltre il testo della Carta Costituzionale, delle leggi di rilevanza costituzionale e delle relazioni annuali.
Home Amianto Ammortizzatori Sociali Assistenza Codice civile Contributi Previdenza Complementare










Share/Save/Bookmark In tema di violazione dei doveri coniugali
(d.ssa Mariagabriella Corbi)

L’addebito "non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall’art. 143 c.c.". Tra i "Diritti e doveri reciproci dei coniugi" leggiamo che vige  il dovere reciproco di fedeltà, di assistenza morale e materiale, di collaborazione nell'interesse della famiglia, di coabitazione e di contribuzione ai bisogni della famiglia. Con sentenza n. 16614/2010, gli Ermellini hanno ritenuto che per concretizzarsi  l'addebito è indispensabile verificare se tale violazione, "lungi dall’essere intervenuta quando era già maturata e in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale". Quindi si focalizza l’attenzione sullo specifico che ha condotto alla “crisi matrimoniale” che a sua volta potrebbe già essere esistente prima dell’atto in sé di violazione.


La Corte  riserva l’analisi della “circostanza” " al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica".


Se la convivenza è divenuta intollerabile per il comportamento di uno dei coniugi, tenuto in violazione di doveri coniugali, la separazione sarà "per colpa" di questi, sempre che sia provato in maniera inequivocabile.


La legge prevede infatti che: il giudice, nella sentenza di separazione attribuisca, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia esplicitamente richiesto (dal coniuge interessato) a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in base al comportamento contrario agli obblighi  che derivano dal contratto matrimoniale (art. 150, 2° comma, c.c.).


La pronuncia di addebito prevede  che il coniuge responsabile della crisi dell'unione, al quale è stata addebitata la separazione, perde, qualora ne avesse diritto, la ricezione dell'assegno di mantenimento. Egli ha solo il diritto, se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, ad un assegno alimentare (v. art. 156 c.c.).


Il mantenimento comprende oltre agli "alimenti" anche la valutazione del pregresso tenore di vita.


Gli alimenti, invece, provvedono a soddisfare le esigenze minime esistenziali (il vitto ed un alloggio).


Mariagabriella CORBI - Dottoressa in Scienze dell'educazione  - Consulente dell'educazione familiare - Mediatrice Familiare

LaPrevidenza.it, 01/10/2010

Documenti:
cass_doveri_coniugali.html






CONSULENZA ONLINE

Ultimo Post del:
20/05/2012 alle 13:27
Titolo:
Tagliando Invalidi
di:
Dariod

CANALI GIURIDICI
Economia
Notizie di cronaca
Diritto Comunitario
Leggi & Normative
News giuridiche in inglese
Diritto Commerciale
Economia
Fondi Pensione
News Giuridiche

Nome Utente
Password

Password
Dimenticata?




Newsletter informativa!
Registrati subito e ricevi, ogni luned́, il sommario delle news pubblicate nella settimana, direttamente nella tua casella e-mail!