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Share/Save/Bookmark Importo assegno di mantenimento: resta invariato anche in caso di eredità
(Cassazione, 14.11.2011 n. 23776)


A seguito di ricorso proposto da Z.F. in data 29.12.2001 il Tribunale di Cremona dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato dal ricorrente e F. O., respingendo la domanda di quest'ultima di determinazione di contributo al suo mantenimento e di versamento di quota di TFR. La decisione, impugnata dalla F., veniva riformata dalla Corte di appello di Brescia, che avendo rilevato una significativa sproporzione fra i redditi delle parti, condannava Z. al pagamento di un assegno mensile di Euro 508 in favore della F., di cui riconosceva anche il diritto a percepire la quota del 40% dell'importo liquidato a titolo di trattamento di fine rapporto.


Avverso la decisione Z. proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi poi illustrati da memoria, cui resisteva l'intimata con controricorso, con i quali rispettivamente denunciava:


1) violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, L. n. 74 del 1987, art. 10, L. n. 263 del 2005, art. 5, con riferimento alla previsione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile, il cui riconoscimento aveva inoltre consentito alla F. di ottenere la quota di spettanza sul TFR liquidato. 


La statuizione sarebbe infatti errata per l'omessa considerazione dell'età di esso ricorrente, per l'obbligo a suo carico di provvedere alle esigenze di una figlia in giovanissima età, per la sostanziale natura reddituale dei suoi proventi, per la reale mancanza di incidenza del detto assegno sul tenore di vita della F., attesa la consistenza del reddito dalla stessa percepito nonchè quella del suo patrimonio immobiliare, fra l'altro arricchito dalla qualità di erede della madre defunta (circostanza di cui fra l'altro non avrebbe tenuto conto la Corte territoriale);


LaPrevidenza.it, 02/02/2012

Documenti:
cass_23776_2011.html


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