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Share/Save/Bookmark Il minore deve esprimere personalmente o a mezzo di procuratore speciale il proprio consenso alla definizione del giudizio all'udienza preliminare.
(Cassazione, sez. V penale, sentenza del 7.12.2007, n° 4134 - Dott.ssa Cesira Cruciani)

Il Giudice per l’udienza preliminare, presso il Tribunale per i minorenni, non può definire il procedimento pronunciando sentenza di non luogo a procedere per perdono giudiziale, quando il minore non abbia espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale, il proprio consenso alla definizione del giudizio all’udienza preliminare.



La Corte di Cassazione si è così pronunciata con la sentenza del 7 dicembre 2007, n° 4134, accogliendo il ricorso della Procura generale di Roma, che chiedeva l’annullamento della sentenza emessa dal GUP per violazione dell’art. 32, comma1, D.P.R. n. 448 del 1988, come modificato dall’art. 22 della legge n. 63 del 2001, rilevando che la sentenza è stata pronunziata in assenza di consenso dell’imputato e del suo difensore, pur nominato procuratore speciale, come risultava dagli atti di causa e dall’istanza avanzata ex art. 572 c.p.p. dallo stesso difensore.



L’art. 32, comma 1, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, recante le disposizioni sul processo penale a carico di minorenni, prevede, a seguito della modifica introdotta dall’art. 22 della legge 1° marzo 2001, n. 63, che nell’udienza preliminare il giudice pronunci sentenza di non luogo a procedere nei casi di cui all’art. 425 c.p.p., ovvero per concessione ....




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LaPrevidenza.it, 09/02/2008

Documenti:
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