Il mantenimento del figlio maggiorenne termina nel momento in cui trova un lavoro ad hoc
(Cassazione, sezione I civile, Sentenza 29 settembre – 11 novembre 2010, n. 22909)
Il Tribunale di Benevento con sentenza del 15 settembre 2004 condannava i coniugi F. T. e T. V., genitori adottivi dei minori J., K. Ed A. A., al rimborso della somma di euro 48.033 oltre accessori anticipata dal comune di omissis per il loro collocamento presso una casa famiglia pubblica disposto dal Tribunale per i minorenni di Napoli dopo aver disposto dapprima l’allontanamento dal nucleo familiare e poi con decreto del 29 novembre 1999 l’apertura della procedura di abbandono, nonché la sospensione della patria potestà di entrambi i genitori. In accoglimento della loro impugnazione, la Corte di appello di Napoli, con sentenza del 4 maggio 2006, ha respinto la domanda di rivalsa del Comune richiamando le menzionate disposizioni sospensive della potestà dei genitori nonché la statuizione del tribunale minorile che gli aveva imposto l’obbligo di corrispondere la retta alla casa famiglia in cui erano stati collocati; e ricordando infine la normativa degli artt. 22 e 25 d.p.r. 616/1977 che devolve ai Comuni il compito di assistenza a favore di minori in stato di abbandono. Per la cassazione della sentenza il Comune ha proposto ricorso per due motivi; mentre i coniugi T. non hanno spiegato difese...
LaPrevidenza.it, 21/12/2010
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