Famiglia: la convivenza more uxorio o il nuovo matrimonio non provoca la perdita automatica dell'abitazione familiare
(Corte Costituzionale, Sentenza 30.7.2008 n. 308)
La Corte d'appello di Bologna - nel corso del giudizio originato dal gravame proposto da A.G. avverso la sentenza con la quale il Tribunale ordinario di Bologna, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra lo stesso e C. C., aveva affidato il figlio minore alla madre, assegnandole la casa familiare, ed aveva posto a carico del padre un contributo per il mantenimento del figlio, avendo rilevato che era emerso, già nel giudizio di primo grado, che l'appellata aveva intrapreso una convivenza, avente carattere di stabilità, con il suo nuovo partner - con ordinanza emessa il 22 febbraio 2007 (reg. ord. n. 569 del 2007), ha sollevato, in riferimento all'art. 30 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 155-quater, primo comma, del codice civile, introdotto dall'art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), nella parte in cui prevede la revoca, con carattere di automatismo, dell'assegnazione della casa familiare in caso di convivenza more uxorio o di nuovo matrimonio dell'assegnatario, precludendo qualunque valutazione dell'interesse del minore.
LaPrevidenza.it, 06/10/2008
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