E' legittima la permanenza in Italia dello straniero in presenza di rischio psicofisico del figlio
( Cassazione, sezioni unite penali, Sentenza 25 ottobre 2010, n. 21799)
Il Tribunale per i minorenni di Perugia, con decreto del 5 dicembre 2008, respingeva l’istanza della cittadina **** N. P.A. Di essere autorizzata ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31 T.U. sull’immigrazione alla temporanea permanenza sul territorio nazionale nell’interesse dei tre figli minori I. P., H.E. E C.C.N. In atto affidati part – time presso la famiglia Na. - R. dal mese di aprile 2003. Il reclamo della N. è stato respinto dalla Corte di appello di Perugia con decreto 12 marzo 2009, in quanto: a) i gravi motivi che consentono di autorizzare il familiare del minore alla permanenza nel territorio dello Stato devono aver riguardo a situazioni eccezionali e transitorie connesse a generali esigenze del suo sviluppo fisico; b)questa esigenza non si identifica, quindi, con quella di avere accanto un genitore durante il tempo della sua minore età; e d’altra parte la ricorrente condannata per il reato di sfruttamento della prostituzione e perciò destinataria di un provvedimento di espulsione,aveva tenuto un comportamento poco attento alle esigenze dei figli tanto che si era reso necessario l’intervento dei Servizi sociali ed il loro affidamento etero familiare. Per la cassazione della sentenza la N. ha proposto ricorso per due motivi. Nessuno degli intimati ha spiegato difese. Con ordinanza 14 aprile 2010 n. 8882, questa Corte considerata l’esistenza di un contrasto all’interno della 1^ sezione soprattutto sull’interpretazione dei “gravi motivi” richiesti dalla legge quale presupposto necessario per il conseguimento dell’autorizzazione ha rimesso la controversia al Primo Presidente per l’assegnazione alle sezioni unite....
LaPrevidenza.it, 02/12/2010
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