Cultura musulmana e aborto
(A cura D.ssa Mariagabriella CORBI)
E' la sola donna che ha il diritto di scegliere l' aborto, se lo desidera, come previsto dalle quattro disposizioni della Legge religiosa, rese pubbliche da Abû Hâmid âlGhazâlî, l'eminente teologo turco (1058-1111). Esse sono: 1) una nascita che potrebbe portare pregiudizio alla salute della madre; 2) una nascita che portasse nocumento al tono economico familiare, 3) una nascita il cui concepimento è stato imposto con la forza; 4) una nascita che potrebbe compromettere la bellezza della madre. In virtù di tali dictat i medici dell'Islàm studiarono e perfezionarono, più di mille anni or sono, una variegata tipologia di contraccettivi, sino ad arrivare a quelli contemporanei (Supposte Maltus, Coni Randell) che si basano sui principi attivi dei contraccettivi comuni nel mondo islamico. Nell'ambito islamico esiste comunque uno spazio di libero confronto tra gli studiosi che si attengono al principio generale, che ammette deroghe solo in casi molto limitati, e tra coloro che ritengono necessario tener conto di tutti i parametri per enunciare un parere giuridico. In linea di massima, l'aborto e' tollerato solo nei casi in cui la prosecuzione della gravidanza prefiguri rischi fisici o di stabilità mentale della madre (si pensi agli stupri etnici delle donne musulmane della Bosnia), e comunque solo se eseguito in tempi molto stretti. Per alcuni casi particolari, quando una donna o una coppia affermano in coscienza di non poter far fronte ai bisogni futuri del bambino, che gli scogli sono insormontabili, come può a volte accadere in una situazione di handicap prevedibile, possono essere emessi pareri giuridici che autorizzano il ricorso all'aborto.
LaPrevidenza.it, 09/01/2010
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