Crisi di coppia: ma quanto mi costa separarmi?
(a cura D.ssa Mariagabriella Corbi)
E’ necessario sottolineare che la “separazione di fatto”, cioè, la spontanea interruzione della convivenza e coabitazione, anche se scaturita da decisione condivisa dai coniugi, è priva di ogni consistenza giuridica e pertanto non è valida ai fini del conteggio per la richiesta di divorzio. Di contro la separazione legale è riconosciuta al livello giuridico e crea delle conseguenze che si palesano nel campo patrimoniale/fiscale, lo stanziamento del mantenimento/alimenti per il coniuge, l’assegnazione della casa e l’affido dei figli. Separazione giudiziale - La separazione giudiziale può essere chiesta quando si verificano - anche indipendentemente dalla volontà dei due coniugi - fatti che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla prole (art. 151 cod. civ.).Con la separazione personale cessa l'obbligo della coabitazione e tanti altri doveri coniugali, ma non quelli di natura patrimoniale e di assistenza materiale: è per questo che, qualora ricorrano i termini, è previsto l'istituto dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente debole. Se uno dei due coniugi lo richiede, inoltre, la separazione può essere addebitata all’altro coniuge se il giudice accerta che l’intollerabilità della vita coniugale è causata da un comportamento contrario ai doveri coniugali (art. 143 c.c. à assistenza morale e materiale, fedeltà, etc.). La scelta della tipologia di separazione è data dall'intesa tra i due coniugi: avendo raggiunto un accordo sulle condizioni riguardanti i rapporti patrimoniali ed il regime di affidamento dei figli oppure demandando il tutto al Giudice..
LaPrevidenza.it, 25/04/2010
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